Sentenza del 10/12/2015 n. 1341 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Accertamento sintetico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico del reddito. Non risultano contestati l'omessa dichiarazione fiscale, la percezione di redditi di partecipazione non dichiarati, né i beni e i coefficienti impiegati dall'Amministrazione per rideterminare il reddito. Il contribuente sostiene tuttavia che il maggior reddito accertato fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte oppure comunque esclusi dalla base imponibile, e intende fornire idonea documentazione a dimostrazione di tale circostanza.
La decisione
Il principio affermato riconosce al contribuente la facoltà di provare documentalmente l'origine non imponibile, esente o già assoggettata a ritenuta delle somme utilizzate per giustificare il maggior reddito sintetico. Pertanto, anche quando i presupposti oggettivi dell'accertamento non siano contestati, il contribuente può superare, in tutto o in parte, la pretesa fiscale dimostrando l'effettiva provenienza delle risorse e la loro irrilevanza ai fini della base imponibile.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La prova del contribuente può riguardare non solo l'inesistenza dei beni o delle spese considerate dall'Ufficio, ma anche l'origine delle disponibilità finanziarie impiegate: se esse derivano da redditi esenti, soggetti a ritenuta o esclusi dalla base imponibile, il maggior reddito accertato deve essere ridotto o eliminato nella misura corrispondente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, il contribuente può difendersi provando l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese o gli investimenti, anche se non contesta l'esistenza dei beni o dei coefficienti applicati.
- La documentazione deve essere idonea, concreta e riferibile alle specifiche somme e al periodo d'imposta interessato; mere allegazioni prive di riscontri normalmente non sono sufficienti.
- Redditi esenti, redditi già sottoposti a ritenuta alla fonte o altre disponibilità escluse dalla base imponibile possono giustificare, integralmente o parzialmente, il maggior reddito presunto.
- La prova dell'origine non imponibile delle risorse può condurre alla riduzione proporzionale dell'accertamento, anche quando l'Amministrazione abbia correttamente individuato i beni e applicato i relativi coefficienti.
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