Cassazione Penale, Sentenza n. 50358/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 13/06/2023 del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata per estinzione conseguente a esito positivo della messa alla prova e non doversi procedere per il reato di minacce aggravate per intervenuta remissione di querela. Il ricorso riguarda in particolare la qualificazione e l'effetto della remissione di querela sul reato di cui all'art. 610 c.p., alla luce della modifica del regime di procedibilità operata dal D.L.vo 150/2022.
La decisione
La corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha ritenuto che anche il reato previsto dall'art. 610 c.p., a seguito della modifica del regime di procedibilità con il D.L.vo 150/2022, debba considerarsi estinto con la formula della remissione di querela, avendo la persona offesa dichiarato in data 31/03/2022 di rimettere la querela e l'imputato dichiarato nella medesima data di accettare la remissione. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Il reato di violenza privata, alla luce della modificazione del regime di procedibilità operata dal D.L.vo 150/2022, è stato ritenuto estinto per intervenuta remissione di querela quando la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e l'imputato ha accettato la remissione
D. L.vo 150/2022
Modifica il regime di procedibilità per talune fattispecie, comportando che reati che prima potevano essere proceduti d'ufficio richiedano ora la querela per l'esercizio dell'azione penale; questa modifica è stata applicata dalla corte per interpretare l'effetto estintivo della remissione di querela sull'art. 610 c.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per imporre le spese processuali a carico del querelato; la corte ha disposto che le spese siano poste a carico del ricorrente in applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- La remissione di querela, dichiarata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato quando la fattispecie è soggetta a procedibilità a querela: verificare sempre se la norma è divenuta procedibile per querela (es. per effetto di modifiche legislative come il D.L.vo 150/2022).
- Le modifiche legislative sul regime di procedibilità (come quelle introdotte dal D.L.vo 150/2022) possono trasformare reati procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela; in tali casi la remissione della querela ha effetti estintivi anche se in passato non avrebbe avuto tale efficacia.
- La positiva messa alla prova può determinare l'estinzione del reato: quando è intervenuta l'estinzione per esito positivo, il procedimento non deve proseguire per quella fattispecie.
- Anche se il risultato è favorevole all'imputato (estinzione del reato), il giudice può comunque disporre la condanna alle spese processuali a carico dell'istante/ricorrente in base alle norme processuali applicabili; bisogna valutare il rischio di essere condannati alle spese quando si impugna una decisione.
- Per adottare correttamente la remissione di querela ai fini estintivi è necessaria una manifestazione di volontà chiara e tempestiva della persona offesa e l'accettazione da parte dell'imputato; la data e la forma delle dichiarazioni possono essere decisive.
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