Cassazione Penale, Sentenza n. 601/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per reati di traffico di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso in cassazione deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione e, in secondo luogo, carenza di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, considerato che le condotte si erano interrotte nell'aprile 2022 e non erano emerse ulteriori condotte illecite successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e ben motivata l'ordinanza del Tribunale che aveva ricostruito l'organigramma del gruppo, individuando ripartizione di compiti (avvistamento, cassa comune, turnazione e annotazione delle cessioni) e qualificando il ricorrente come pusher stabile presso un luogo di spaccio, con riscontri intercettivi e documentali. La Corte ha altresì valorizzato il fatto che, nonostante arresti in flagranza di altri membri, i residui componenti avevano tentato di riavviare i traffici, e il fatto che il ricorrente risultava detenuto per reato analogo, elementi che sostenevano la persistenza del pericolo e la proporzione della misura. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, data la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata applicata per qualificare i reati di traffico e detenzione di stupefacenti contestati al ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tali fattispecie, suffragati da elementi investigativi e intercettivi che collegano il ricorrente all'attività di spaccio nell'ambito dell'associazione
Regolamento di esecuzione cod. proc. pen., art. 28, comma 1
art. 28, comma 1, Reg. Esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; indica le formalità amministrative da eseguire a seguito del provvedimento della Corte
Massime di principio
- Per la conferma di una misura cautelare il giudice valuta la gravità degli indizi, l'organizzazione del gruppo criminale e il ruolo concreto dell'indagato (es. pusher, addetto alla turnazione, avvistamento, cassa comune).
- La cessazione temporanea delle condotte nel passato non esclude automaticamente la sussistenza del rischio di reiterazione se sussistono elementi che dimostrano la tenuta o la possibilità di riavvio dell'attività (arresti di altri componenti, tentativi di ripresa, ruolo stabile dell'indagato).
- La detenzione dell'indagato per fatti analoghi in altra causa può essere valutata come indice di pericolosità e di rischio di reiterazione, riducendo l'efficacia dell'argomento difensivo che si basa sull'assenza di condotte successive alle indagini.
- In cassazione i motivi che si limitano a contestazioni di fatto senza dimostrare violazioni di diritto o palesi errori logici nella motivazione sono difficilmente idonei a ribaltare l'ordinanza cautelare.
- La proporzionalità della misura cautelare va valutata sul complesso degli elementi probatori e delle esigenze cautelari; la mera distanza temporale dagli eventi non è sufficiente se permangono concrete indicazioni di rischio.
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