Sentenza del 14/10/2016 n. 20775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale del Lazio, sostenendo la violazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito dalla L. n. 73 del 2010. Secondo l'Amministrazione, la definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali davanti alla Commissione tributaria centrale sarebbe stata applicabile soltanto quando l'Amministrazione fosse stata totalmente soccombente nei primi due gradi di giudizio, e non anche in caso di soccombenza parziale nel primo grado. Nel caso concreto, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, mentre in appello l'Agenzia era risultata totalmente soccombente, essendo stata confermata la decisione favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo applicabile retroattivamente il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2012. Tale disposizione interpretativa ha chiarito che, per le controversie tributarie ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, è sufficiente la soccombenza anche parziale dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado, purché essa sia stata confermata nei successivi gradi di giudizio. Poiché nel caso esaminato l'Amministrazione era stata parzialmente soccombente in primo grado e totalmente soccombente in appello, la lite doveva considerarsi automaticamente definita. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il resistente non si era costituito.
Norme richiamate
D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito dalla L. n. 73 del 2010
Le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le modalità previste dalla norma.
La disposizione prevede una definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, quando l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2012
Nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica.
La norma ha natura interpretativa e chiarisce retroattivamente che la soccombenza parziale dell'Amministrazione nel primo grado è sufficiente, se confermata nei gradi successivi, per accedere alla definizione automatica della controversia.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1
Mancato rispetto del termine ragionevole del processo.
La disciplina di definizione automatica è finalizzata a contenere la durata eccessiva dei processi tributari, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Violazione di norme di diritto.
È stata invocata dall'Agenzia come base del ricorso per cassazione, sostenendo che la Commissione tributaria centrale avesse applicato erroneamente la disciplina sulla definizione automatica.
Massime di principio
- Quando una norma successiva chiarisce espressamente il significato di una precedente disposizione, qualificandosi come norma interpretativa, essa può applicarsi retroattivamente anche ai processi già pendenti.
- Per la definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali prevista dalla disciplina esaminata, non è necessario che l'Amministrazione sia stata totalmente soccombente in primo grado: è sufficiente una soccombenza anche parziale, purché confermata nei gradi successivi.
- La soccombenza dell'Amministrazione deve essere valutata complessivamente nei gradi di merito: una soccombenza parziale in primo grado, divenuta totale in appello, soddisfa la condizione richiesta dalla norma interpretativa.
- Le norme agevolative o deflattive del contenzioso devono essere interpretate tenendo conto della loro finalità, che in questo caso è ridurre la durata dei processi tributari e assicurare il rispetto del termine ragionevole.
- L'applicazione della definizione automatica può determinare l'estinzione della lite senza un esame ulteriore del merito della pretesa tributaria.
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