Sentenza del 29/04/2022 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento società di persone - litisconsorzio necessario - tutti i soci - omissione - vizio del contraddittorio - sussiste - appello - rilievo d'ufficio - rimessione al primo grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di rettifiche operate dall'Amministrazione sulle dichiarazioni dei redditi relative alla società di persone e ai soci; il motivo centrale è la omissione della partecipazione di tutti i soci nel giudizio nonostante il principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone, con conseguente vizio del contraddittorio
La decisione
la Corte ha rilevato che sussisteva un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta. Tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Per tal motivo il giudice d'appello ha rilevato il vizio e ha disposto la rimessione al primo grado affinché venga integrato il contraddittorio (o, se possibile, riuniti i processi), evitando una decisione di merito priva della partecipazione di tutti i soggetti necessari
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 14
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari quando il ricorso è stato proposto solo da alcuni di essi; la norma viene interpretata come strumento obbligatorio per garantire il contraddittorio pieno nelle controversie tributarie
D.lgs. n. 546/1992, art. 29
consente la riunione dei processi quando sono stati instaurati separatamente dai litisconsorti necessari; la Corte richiama questa opzione per evitare decisioni parziali
Principio di unitarietà dell'accertamento
la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone instaura un rapporto unico che coinvolge sia la società sia tutti i soci; perciò la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soci
Principio della nullità assoluta per vizio del contraddittorio
il giudizio privo della partecipazione dei litisconsorzi necessari è nullo in modo assoluto e la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
Massime di principio
- Nei contenziosi tributari che riguardano società di persone va sempre valutata la sussistenza di un litisconsorzio necessario: la controversia coinvolge inseparabilmente la società e tutti i soci
- Se il ricorso è proposto da uno solo dei soci o dalla società, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 546/92 oppure disporre la riunione dei processi ex art. 29, altrimenti il processo è affetto da nullità assoluta
- La nullità per omissione dei litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado: anche il giudice d'appello può rilevarla e disporre la rimessione al primo grado
- Prima di proporre o decidere un ricorso relativo a una società di persone, le parti (e l'Amministrazione) devono verificare che tutti i soci rilevanti siano parte del procedimento; in mancanza occorre chiedere integrazione o riunione processuale
- La rimessione al primo grado ha carattere esclusivamente procedurale: non risolve il merito dell'accertamento fiscale, che dovrà essere nuovamente esaminato con il corretto contraddittorio
- Prassi consigliata per il ricorrente: indicare espressamente nel ricorso tutti i soci o allegare la richiesta di integrazione del contraddittorio; per l'Amministrazione: sollevare o accettare l'integrazione per evitare nullità e successivi annullamenti procedurali
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