Cassazione Penale, Sentenza n. 7981/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava la condanna per usura. I motivi sono: (1) nullità della sentenza per presunto difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché la notifica sarebbe stata eseguita direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza preventiva notifica personale all'imputato nonostante questi disponesse di domicilio di residenza; (2) violazione di legge e mancata considerazione delle risultanze probatorie, sostenendo che la condanna si fonda unicamente su dichiarazioni inattendibili della persona offesa e di sua sorella, e che non sarebbe provata l'aggravante soggettiva dell'usura; (3) sproporzione della pena, anche alla luce dell'assenza delle aggravanti e dello stato di bisogno della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il presupposto di fatto del ricorrente: dagli atti risultava che la notifica al domicilio di residenza era stata disposta e non era andata a buon fine per irreperibilità dell'imputato (attestazione sulla cartolina dell'ufficiale giudiziario), per cui la successiva notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è risultata corretta. Il secondo e il terzo motivo sono stati rimessi come generici e quindi inammissibili per mancanza di specificazione delle ragioni concrete che avrebbero inficiato la valutazione probatoria o la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata offra adeguata motivazione e indichi elementi fattuali di convergente conferma delle imputazioni e delle aggravanti contestate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notifica del decreto di citazione per l'appello può essere eseguita al difensore quando la notifica personale all'imputato sia già stata tentata e risultata infruttuosa (irreperibilità), come attestato dall'ufficiale giudiziario.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Predisposizione del rito cartolare con contraddittorio scritto; il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione.
art. 644 cod. pen., comma 5, nn. 3 e 4
n. 3 e n. 4 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen.
Si tratta delle aggravanti speciali dell'usura; la Corte ha ritenuto che vi siano elementi fattuali indicati nella motivazione che le supportano, per cui la loro contestazione generica è stata ritenuta insufficiente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e determina conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte per liquidare le spese e la somma alla Cassa per le ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto della misura delle conseguenze pecuniarie e delle spese nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per contestare la correttezza della notifica in appello occorre provare che non sia stata preceduta da un tentativo valido di notifica personale: la documentazione dell'ufficiale giudiziario (cartolina/attestazione di irreperibilità) è decisiva per consentire la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- La Corte di legittimità respinge i motivi 'generici': le censure devono indicare concretamente in che punto la motivazione impugnata sia viziata, esponendo errori di diritto o evidenziando specifiche contraddizioni nei fatti o nella valutazione probatoria.
- Le valutazioni di credibilità della persona offesa e di testimoni, se sostenute da motivazione e da elementi di convergenza, sono difficilmente sovvertibili in Cassazione salvo mostrare errori logico-giuridici specifici o omissioni nella valutazione.
- Per censurare la commisurazione della pena è necessario fornire argomentazioni puntuali e comparate che dimostrino l'arbitrarietà o la manifesta incongruità della misura, non bastano affermazioni generiche di sproporzione.
- Chi propone ricorso inammissibile rischia sanzioni economiche e la condanna alle spese: valutare sempre il profilo di ammissibilità procedurale e la concretezza delle censure prima di proporre ricorso.
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