Sentenza n. 1457/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine alla richiesta del 21/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 21 ottobre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, lamentando l'inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della competente Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta del 21 ottobre 2025 di ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio.
La decisione
Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Il ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo. Poiché l'attività richiesta era stata avviata, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, con salvo rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'avvio del procedimento richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando renda integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale sotteso all'azione.
- La convocazione dell'interessato per la formalizzazione dell'istanza di visto determina l'avvio del relativo procedimento amministrativo, senza implicare, di per sé, una decisione favorevole sul rilascio del visto.
- Quando l'amministrazione provvede nelle more del giudizio rendendo non più attuale la controversia sul silenzio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e può compensare le spese, disponendo il rimborso del contributo unificato ove ritenga ragionevole il termine dell'intervento amministrativo.
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