Sentenza n. 429/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento disciplinare di cui alla nota prot. n. 80/14 di data 11.7.2025, notificato all’odierno ricorrente in pari data, che commina la sanzione di sei giorni di “Consegna di rigore”; - della determinazione prot. n. 324/24-1 dd. 30.10.2025, notificata all’odierno ricorrente in pari data, di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 8.8.2025 avverso il predetto provvedimento disciplinare; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, preparatori, connessi e conseguenti e comunque afferenti al predetto provvedimento disciplinare e al predetto provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sei giorni di consegna di rigore e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di sei giorni di consegna di rigore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Gli addebiti riguardavano, da un lato, la cessione a una persona estranea all'amministrazione di una felpa appartenente alla dotazione militare e, dall'altro, la detenzione non autorizzata di 59 colpi di munizionamento calibro 9 x 19, eccedenti rispetto alla dotazione ordinaria di 15 colpi. Con i primi due motivi sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, commi 1 e 2, 717, 723, 751, comma 1, lettera a), nn. 3 e 24, comma 2, del d.P.R. 90/2010, dell'art. 291 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri e dell'art. 1362 del d.lgs. 66/2010, nonché carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erronea valutazione, ingiustizia manifesta e sproporzione della sanzione. Il ricorrente ha sostenuto che la cessione della felpa fosse un illecito di lieve entità, che la detenzione delle munizioni fosse giustificata dalla loro consegna da parte di personale militare al termine di un'esercitazione svoltasi oltre cinque anni prima e che il provvedimento fosse persecutorio e insufficientemente motivato. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1398, 1399, commi 3 e 9, e 1400, comma 1, del d.lgs. 66/2010, nonché il difetto di motivazione, per il significativo dissenso dell'amministrazione dal parere della Commissione di disciplina. Con l'ultimo motivo è stata nuovamente dedotta, sotto diverse figure di eccesso di potere, la sproporzione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la riconduzione delle condotte alle fattispecie disciplinari previste dal T.U.O.M. e dal Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, osservando che la detenzione incontrollata di munizionamento da guerra e la cessione di beni dell'amministrazione violano gravemente e attualmente i doveri di fedeltà, il senso di responsabilità e l'obbligo di custodia dei materiali. La sanzione di sei giorni di consegna di rigore è stata ritenuta congrua e proporzionata, anche in rapporto alla posizione gerarchica del militare. La valutazione di particolare tenuità compiuta dall'autorità giudiziaria penale sulla cessione della felpa non vincola il procedimento disciplinare, che ha oggetto distinto e può considerare anche il rilievo etico-deontologico della condotta, con particolare rigore nell'ordinamento militare. Quanto alle munizioni, la loro eventuale consegna al militare al termine di un'esercitazione non costituiva un'esimente: esse avrebbero dovuto essere restituite all'ufficio o servizio competente, non potendo essere considerate beni ordinariamente detenibili. Il motivo relativo al dissenso dal parere della Commissione di disciplina è stato respinto perché l'amministrazione può discostarsi motivatamente da tale parere e, nel caso concreto, le ragioni del dissenso risultavano dalla motivazione complessiva e analitica dei provvedimenti. L'ultima censura è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui investiva il merito di una valutazione discrezionale adeguatamente motivata e comunque infondata perché sostanzialmente ripetitiva delle precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 713 d.P.R. 90/2010
La violazione dei doveri attinenti al grado concorre a qualificare disciplinarmente le condotte contestate.
art. 717 d.P.R. 90/2010
Il senso di responsabilità costituisce un dovere rilevante nella valutazione disciplinare del militare.
art. 723 d.P.R. 90/2010
L'obbligo di custodia e sicurezza delle armi, dei materiali e delle installazioni militari rende disciplinarmente rilevante la detenzione incontrollata di munizionamento.
art. 751 d.P.R. 90/2010
Le condotte contestate sono state ricondotte ai comportamenti punibili con la consegna di rigore.
art. 291 Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore base normativa delle fattispecie disciplinari applicate.
art. 1362 d.lgs. 66/2010
La sanzione della consegna di rigore può essere applicata alle condotte disciplinarmente gravi; nel caso concreto la durata di sei giorni è stata ritenuta congrua e proporzionata.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Procedimento disciplinare
La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo alla regolarità del procedimento disciplinare.
art. 1399 d.lgs. 66/2010
Procedure per infliggere la consegna di rigore
L'amministrazione può discostarsi dal parere della Commissione di disciplina, purché esponga adeguatamente le ragioni della diversa determinazione.
art. 1400 d.lgs. 66/2010
Commissione di disciplina
Il parere della Commissione di disciplina non è vincolante, potendo l'autorità procedente adottare una diversa decisione motivata.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, la valutazione della condotta non è limitata alla sua rilevanza penale, ma può comprendere il rilievo etico-deontologico e la lesione dei doveri di fedeltà, affidabilità e responsabilità propri dello status militare.
- La detenzione non autorizzata e non restituita di munizionamento militare non è giustificata dalla circostanza che il materiale sia stato consegnato al militare al termine di un'esercitazione; il munizionamento deve essere restituito all'ufficio o servizio competente e non può essere trattato come un bene ordinariamente detenibile.
- La cessione a terzi di beni appartenenti alla dotazione militare e la detenzione incontrollata di munizioni possono giustificare la sanzione della consegna di rigore quando la motivazione evidenzi la gravità delle condotte, la posizione del militare e la violazione degli obblighi di custodia e responsabilità.
- La valutazione di tenuità compiuta in sede penale non vincola automaticamente l'amministrazione disciplinare, poiché il procedimento disciplinare ha oggetto e parametri di giudizio distinti.
- L'autorità disciplinare può discostarsi dal parere della Commissione di disciplina quando la decisione esponga, anche mediante la motivazione complessiva del provvedimento, ragioni analitiche e puntuali idonee a giustificare la diversa valutazione.
- La contestazione della proporzionalità della sanzione è inammissibile quando si risolva in una mera sostituzione del giudizio del giudice alla discrezionale valutazione disciplinare dell'amministrazione, adeguatamente motivata, e comunque non può essere riproposta in forma meramente ripetitiva.
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