Sentenza n. 40/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''''''''annullamento 1. dei seguenti provvedimenti: - «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 21.11.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; 2. nonché di ogni altro eventuale atto antecedente, preparatorio, presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale e/o successivo, anche infra-procedimentale ed anche non conosciuto, ma comunque potenzialmente lesivo della posizione giuridica dell''''''''''''''''odierna Ricorrente nonché per l''''''''''''''''accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed acquisite ai seguenti protocolli: - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498; - protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987; - protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845; con conseguente condanna dell''''''''''''''''INPS all''''''''''''''''adozione dei relativi provvedimenti di accoglimento della domanda ed autorizzazione della chiesta CIG Ordinaria Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANMARCO INDUSTRIAL SRL il 3\7\2024 : dei sopravvenuti provvedimenti, che per chiarezza espositiva qui di nuovo si ri-elencano: (a) il provvedimento del 04.04.2024 [Protocollo INPS.2300.04/04/2024.0127651 avente ad oggetto «Annullamento in Autotutela del Provvedimento» (v. doc b cit)]; (b) i Nuovi Provvedimenti di Reiezione (v. doc c cit), aventi ad oggetto «domanda di Cassa Integrazione Ordinaria - reiezione», indicati con i protocolli: - «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 03.05.2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172655 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 03/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio; nonché del procedimento di “riesame” svolto dall’INPS come pure di ogni altro atto, anche non conosciuto, pregresso, presupposto, connesso, consequenziale a quelli qui impugnati come pure per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed acquisite ai seguenti protocolli: - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498; - protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987; - protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845; con conseguente condanna dell’INPS all’adozione dei relativi provvedimenti di accoglimenti della domanda ed autorizzazione della chiesta CIG Ordinaria Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANMARCO INDUSTRIAL SRL il 12\12\2024 : per la nullita’ e/o illegittimita’ e/o inefficacia e/o invalidita’ e/o inesistenza e/o annullamento previa sospensione dell’efficacia ex artt. 55 e 56 CPA dei sopravvenuti provvedimenti, che per chiarezza espositiva qui di nuovo si ri-elencano: (a) il nuovo provvedimento di annullamento in autotutela [n.d.r. Data Protocollo 30.09.2024, Protocollo INPS.2300.30/09/2024.0364545], post ordinanza cautelare n. 179/2024, avente ad oggetto «Annullamento in Autotutela del Provvedimento, in materia di “Contributi” – Cassa integrazione ordinaria a conguaglio”»; (b) le nuove – post ordinanza cautelare n. 179/2024 - Reiezioni del 15.10.2024: tutti con il medesimo e pedissequo contenuto, individuati con i seguenti Protocolli: - «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172655 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; - «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 15/10/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele; aventi ad oggetto «domanda di Cassa Integrazione Ordinaria - reiezione» (c.f.r. doc 33), trasmessi a mezzo p.e.c. in data 16 ottobre 2024, confermava la reiezione delle originarie domande di Cassa Integrazione proposte a suo tempo dalla Sanmarco, di seguito semplicemente «Domande» [protocollate si ricorda come segue: INPS.2300.15/09/2023.0306496; INPS.2300.14/09/2023.0305000; INPS.2300.14/09/2023.0305001; INPS.2300.15/09/2023.0306496; INPS.2300.15/09/2023.0306498; INPS.2300.22/09/2023.0314987; INPS.2300.2809/2023.0321845 (v. docc. nn. da 3 a 9 del fascicolo di parte)]. nonché del nuovo procedimento di riesame svolto dall’INPS a seguito dell’ordinanza cautelare 179/2024, come pure di ogni altro atto, anche non conosciuto, pregresso, presupposto, connesso, consequenziale a quelli qui impugnati come pure per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed acquisite ai seguenti protocolli: - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000; - protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496; - protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498; - protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987; - protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845; con conseguente condanna dell’INPS all’adozione dei relativi provvedimenti di accoglimenti della domanda ed autorizzazione della chiesta CIG Ordinaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di reiezione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria, reiterati dopo provvedimenti di annullamento in autotutela e procedimenti di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato sette domande di CIGO per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Aveva effettuato la comunicazione preventiva e la consultazione sindacale nei confronti della RSU e delle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ma non nei confronti di tutte le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’INPS, dopo avere richiesto integrazioni documentali e chiarimenti, aveva respinto le domande ritenendo necessario il coinvolgimento preventivo di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indipendentemente dalla loro presenza in azienda. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 14 d.lgs. 148/2015, l’illegittimità del rigido formalismo seguito dall’INPS, la mancata concessione di una concreta possibilità di integrare la consultazione sindacale, la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, buona fede e collaborazione, nonché l’omessa considerazione dei chiarimenti forniti. Dopo l’ordinanza cautelare n. 50/2024, l’INPS ha annullato in autotutela i dinieghi e li ha reiterati senza un adeguato riesame. La società ha quindi proposto motivi aggiunti contro i nuovi dinieghi, deducendo anche la violazione del contenuto conformativo delle ordinanze cautelari. Analoghe condotte si sono ripetute dopo le ordinanze cautelari n. 179/2024 e n. 15/2025. Infine, l’INPS ha accolto le domande con riserva di ripetizione, ma il giudizio è stato deciso per la persistente contestazione degli atti e per la regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 6, d.lgs. 148/2015 imponga di comunicare, al momento della domanda, l’avvenuto adempimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ma che tale previsione individui i requisiti di completezza della domanda senza escludere la possibilità di integrazione durante il procedimento. In assenza di controinteressi propri delle procedure comparative, il soccorso istruttorio non può limitarsi alla richiesta di documenti mancanti, ma deve consentire anche il compimento degli atti necessari a rendere completa la domanda. L’INPS, pur avendo attivato il soccorso istruttorio, aveva insistito sulla necessità che la consultazione fosse integralmente preventiva e non aveva informato adeguatamente la società che la mancata consultazione delle sigle sindacali ritenute necessarie avrebbe comportato il rigetto definitivo, né le aveva consentito di completare l’attività prima della decisione. Il TAR ha ritenuto che, anche se il procedimento previdenziale è escluso dall’obbligo generale di preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, permaneva, in forza dell’art. 6 l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, buona fede e collaborazione, l’obbligo di indicare l’incompletezza emendabile e permetterne la regolarizzazione. La disposizione sull’obbligo di consultazione preventiva deve essere interpretata in modo sostanzialistico e secondo il principio del raggiungimento dello scopo: la consultazione può essere completata nel corso del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento finale, quando ciò consenta di realizzare la funzione partecipativa della norma. Gli atti di reiezione sono stati quindi ritenuti illegittimi. L’INPS è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 148/2015
All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo
La disposizione impone che la domanda documenti l’adempimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ma non impedisce che un’iniziale incompletezza sia integrata nel corso del procedimento prima della decisione finale, quando ciò realizzi la funzione partecipativa della norma.
art. 6 l. 241/1990
Il responsabile del procedimento [...] può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
Il soccorso istruttorio comprende non solo l’acquisizione di documenti mancanti, ma anche la possibilità di integrare la domanda mediante il compimento di attività omesse o incomplete, quando non siano compromessi interessi contrapposti o la par condicio.
art. 10-bis l. 241/1990
i procedimenti di natura assistenziale e previdenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali
L’esenzione dall’obbligo generale di preavviso di rigetto non esclude l’obbligo dell’amministrazione di informare l’istante circa le incompletezze emendabili e di consentirne la regolarizzazione in applicazione dell’art. 6 l. 241/1990 e dei principi di buona fede e collaborazione.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di proporzionalità e il dovere di buona fede e collaborazione impediscono interpretazioni meramente formalistiche degli adempimenti procedimentali, quando l’obiettivo sostanziale perseguito dalla disciplina possa essere comunque raggiunto.
Massime di principio
- L’obbligo previsto dall’art. 14, comma 6, d.lgs. 148/2015 di comunicare, al momento della domanda di integrazione salariale, l’avvenuto adempimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale individua un requisito di completezza della domanda, ma non preclude l’integrazione dell’adempimento nel corso del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento finale, quando sia così raggiunta la finalità partecipativa della norma.
- Nell’istruttoria relativa a una domanda previdenziale, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 l. 241/1990 può comprendere, oltre alla produzione di documenti mancanti, il compimento di attività sostanziali omesse o incomplete, purché non siano coinvolti controinteressi o esigenze di par condicio proprie delle procedure comparative.
- Anche quando un procedimento previdenziale è escluso dall’obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione deve segnalare all’istante le incompletezze emendabili che potrebbero condurre al rigetto e consentire, nei limiti compatibili con la disciplina applicabile, la relativa integrazione.
- L’obbligo di consultazione sindacale per la CIGO non deve essere applicato in modo rigidamente formalistico: la verifica deve concentrarsi sul raggiungimento dello scopo partecipativo e sulla possibilità di completare l’attività prima della decisione finale.
- L’amministrazione che attiva il soccorso istruttorio non può limitarlo a una richiesta meramente documentale se la carenza rilevata riguarda anche il compimento di un’attività necessaria a rendere completa la domanda; il diniego fondato su tale carenza è illegittimo se l’interessato non è stato posto in condizione di emendarla.
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