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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30008/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva annullato la contestazione di concorso in alcuni fatti estorsivi ma confermato, ai fini della custodia cautelare, la sussistenza di gravità indiziaria per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e concorso in furto aggravato (capi n. 1 e 102). Il ricorrente denunciava: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante di natura mafiosa (art. 416-bis, comma 1) sul capo n. 102, sostenendo che il giudice non aveva indagato la funzionalizzazione della condotta a vantaggio della consorteria; (ii) carenza probatoria e difetto di motivazione circa la ritenuta partecipazione associativa, sostenendo che l'indagato fosse solo un collaboratore saltuario del Galati, privo di affectio societatis e di apporto stabile all'associazione; (iii) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari per la misura detentiva, invocando il valore del "tempo silente" (assenza di fatti recente fino al 2018) come elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la funzionalità del furto delle carte d'identità rispetto all'attività delle cosche (strumenti per predisporre falsi documenti), giustificando l'aggravante; (ii) la valutazione della partecipazione associativa è risultata corretta in quanto fondata su più episodi (incontri con associati mafiosi, ripetuta attività di autista in favore del capo Galati, conversazioni su fatti estorsivi) che, nel loro complesso, concorrevano a formare un quadro di gravissima indiziarietà applicando i criteri delle Sezioni Unite Modaffari; (iii) il "tempo silente" non è di per sé idoneo a escludere le esigenze cautelari in reati di associazione mafiosa: la presunzione di attuale pericolosità può essere superata solo con il recesso dell'indagato o l'esaurimento dell'attività associativa o con altri elementi concreti che dimostrino l'interruzione del vincolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che per la sussistenza del reato di associazione mafiosa è sufficiente desumere, anche da condotte ripetute e da apporto concreto, seppur minimo, una partecipazione attiva stabile all'organizzazione; la partecipazione può emergere da ruoli di collaborazione funzionale (es. autista, partecipazione a incontri, conoscenza di temi associativi).

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante mafiosa)

    Il furto di documenti identità può essere ritenuto funzionale all'attività della cosca se diretto a fornire strumenti per predisporre falsi documenti agli accoliti; tale funzionalità giustifica l'applicazione dell'aggravante quando è evidente il nesso teleologico con l'associazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa non viene automaticamente superata dal decorso del tempo: occorrono prove obiettive di recesso dall'associazione o di cessazione dell'attività per ritenere venuta meno la pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; riguarda formalità procedurali successive alla sentenza.

  • Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Principio interpretativo secondo cui «apporti concreti», anche minimi ma riconoscibili, alla vita dell'associazione sono indici di partecipazione punibile ex art. 416-bis e possono giustificare la misura cautelare se indicano inserimento attivo e stabile.

  • Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021

    Giurisprudenza che precisava come il cosiddetto "tempo silente" non sia di per sé elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari nei delitti associativi; il decorso del tempo può essere valutato solo come elemento residuo insieme ad altri indici concreti di disimpegno.

Massime di principio

  • Per reati legati all'associazione mafiosa, la partecipazione può essere desunta da una pluralità di elementi di contesto (ruoli di servizio, frequenti contatti con capi, presenze a incontri) anche se non vi è prova di partecipazione a ciascun fatto concreto.
  • Un'azione materiale (es. furto di documenti) può integrare l'aggravante mafiosa se il giudice ritiene provato il nesso finalistico con la predisposizione di strumenti utili all'ente criminoso.
  • Il semplice decorso del tempo senza fatti recenti non basta a escludere la necessità della custodia cautelare per i reati di mafia: è necessario dimostrare in modo oggettivo il recesso o l'interruzione dell'attività associativa.
  • Nelle valutazioni cautelari il giudice può usare una valutazione complessiva e cumulativa degli indizi: elementi deboli, considerati insieme, possono raggiungere il livello di gravità indiziaria richiesto.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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