Sentenza n. 9944/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: provvedimento di cui alla nota di ENAC Servizi s.r.l. prot. ENACSERVIZI-ESAMM-07/10/2025-0002741-P del 7.10.2025, recante la comunicazione di asserita decadenza della concessione dell’area di mq. 380,00, ubicata all’interno dell’aeroporto di Roma Urbe e sulla quale sorge l’hangar al cui interno la società Aerotech s.r.l. esercita le attività di scuola di volo e manutenzione di aeromobili, assentita a detta società dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento ENAC-ECI-23/04/2018-0042486-P del 23.4.2018 e successivamente prorogata, nonché la richiesta di rilascio della suddetta area, libera da persone e cose, nel termine di trenta giorni; - del provvedimento di cui alla nota di ENAC Servizi s.r.l. prot. ENACSERVIZI-ESAMM-17/11/2025-0003078-P del 17.11.2025, meramente confermativo della richiesta di rilascio dell’area in concessione di che trattasi già recata dal provvedimento di cui al punto precedente; - del provvedimento di cui alla nota di ENAC Servizi s.r.l. prot. ENACSERVIZI-ESAMM-15/01/2026-0000098-P del 15.1.2026, che reca ulteriore conferma dell'anzidetta richiesta di rilascio del 7.10.2025, assegnando all’uopo alla società ricorrente il termine di giorni novanta dalla ricezione del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note di ENAC Servizi s.r.l. recanti l'intimazione di rilascio dell'area aeroportuale, la conferma della richiesta di rilascio e l'assegnazione del termine per la restituzione
Esito
Favorevole al resistente (concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una concessione relativa a un'area di 380 mq situata nell'aeroporto di Roma Urbe, destinata ad attività aeroscolastica e sulla quale insiste un hangar, ha impugnato tre note di ENAC Servizi s.r.l., sostenendo che esse avessero disposto la decadenza dalla concessione e i conseguenti effetti restitutori. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, mentre le resistenti hanno chiesto la decisione immediata della causa, denunciando l'intento dilatorio della controparte.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo che la rinuncia all'istanza cautelare non impedisse la decisione immediata quando la causa fosse già pronta per il merito e fossero preservate le garanzie difensive. Nel merito processuale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Dalla prima nota impugnata e dagli atti successivi non emerge infatti l'adozione di una formale decadenza né la spendita di un potere amministrativo: la decadenza del titolo concessorio è data per presupposta e le note costituiscono intimazioni al rilascio di un bene ritenuto detenuto sine titulo. L'iniziativa è quindi riconducibile all'attività iure privatorum dell'amministrazione, con cognizione spettante al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
...la possibilità di definire la controversia con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita all'esito della camera di consiglio cautelare quando sia già pronta per la decisione e ciò non comprometta le garanzie difensive, anche se la parte abbia rinunciato all'istanza cautelare.
art. 11 c.p.a.
...innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, ritenuta ormai scaduta o comunque venuta meno una concessione demaniale, intima il rilascio del bene senza adottare un nuovo provvedimento autoritativo e senza spendere poteri amministrativi, la controversia riguarda il diritto soggettivo alla detenzione del bene e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La mera qualificazione dell'atto amministrativo come comunicazione di decadenza non è decisiva: occorre verificare il suo contenuto effettivo. Se la decadenza è data per presupposta e l'atto si limita a intimare il rilascio del bene detenuto sine titulo, l'iniziativa è riconducibile all'attività iure privatorum dell'amministrazione.
- La rinuncia all'istanza cautelare non impedisce al giudice di definire la causa con sentenza breve all'esito della camera di consiglio, quando la decisione immediata risponda a esigenze di economia processuale, la causa sia matura e non siano compromesse le garanzie difensive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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