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Sentenza

Sentenza n. 1443/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private e contestuale divieto di rinnovo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza ex art. 134 TULPS, disposta anche quale diniego di rinnovo, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità, carenza di motivazione, violazione del legittimo affidamento, violazione del diritto dell’Unione europea e del principio di sussidiarietà orizzontale. La Prefettura aveva fondato il provvedimento su una pluralità di elementi: mancata individuazione presso la sede di un’attività riconducibile all’istituto; omessa comunicazione aggiornata dell’elenco del personale e delle mansioni ai sensi dell’art. 259 del regolamento TULPS; irregolarità contributiva verso l’INPS; cauzione prestata in misura inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente; mancata dimostrazione della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale; adozione nei confronti del titolare di un divieto di detenzione di armi e di un provvedimento di revoca o diniego di rinnovo del porto di pistola per difetto di affidabilità. Il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che la sede fosse effettivamente operativa, che non fosse obbligatoria l’esposizione di una targa, che il collaboratore fosse un libero professionista e non un dipendente, che l’irregolarità contributiva fosse irrilevante, che la cauzione ridotta fosse stata accettata per undici anni e che ciò avesse generato un legittimo affidamento, nonché che fossero illegittimi gli obblighi relativi alla cauzione e alla formazione professionale. Ha inoltre prospettato, in termini generici, il contrasto della disciplina interna con il diritto europeo e invocato la sussidiarietà orizzontale quale limite alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prefettizio sulla mancanza del requisito di buona condotta, fondato sulla valutazione complessiva della condotta del titolare. Il divieto di detenzione di armi e la revoca o il diniego di rinnovo del porto di pistola erano ancora efficaci e, benché impugnati, costituivano elementi rilevanti per il giudizio di affidabilità; nel relativo giudizio cautelare era già stata riconosciuta la plausibilità del timore di inaffidabilità in ragione di episodi pericolosi e di comportamenti aggressivi. Il Collegio ha inoltre valorizzato autonomamente la mancata prestazione della cauzione nell’importo previsto e la mancata effettuazione dei corsi di aggiornamento, osservando che il ricorrente contestava genericamente la disciplina senza aver impugnato formalmente gli atti normativi che la imponevano. È stato escluso il legittimo affidamento: chi conosce la disciplina e sceglie consapevolmente di non adeguarvisi non può invocare un affidamento incolpevole, né la precedente condotta non conforme dell’amministrazione impedisce a quest’ultima di adeguarsi successivamente alla legge. Quanto al collaboratore, il TAR ha ritenuto applicabile l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 259 del regolamento TULPS anche ai collaboratori coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività investigative, poiché l’obbligo è funzionale alla verifica dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità, anche quando le attività incidano sulla riservatezza dei terzi. Le censure sul diritto europeo e sulla sussidiarietà orizzontale sono state giudicate astratte, generiche e non idonee a contestare i plurimi autonomi motivi posti a fondamento della revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 134 TULPS

    La licenza per l’esercizio dell’attività di investigazione privata può essere revocata quando vengono meno i requisiti richiesti o sussistono violazioni rilevanti della disciplina.

  • art. 11 TULPS

    Il requisito della buona condotta e dell’affidabilità costituisce presupposto per il rilascio e il mantenimento della licenza di investigazione privata.

  • art. 39 TULPS

    Il divieto di detenzione di armi adottato per difetto di affidabilità costituisce elemento rilevante nella valutazione prefettizia della buona condotta del titolare della licenza.

  • art. 137 TULPS

    La cauzione dovuta dal titolare della licenza deve essere prestata nella misura prevista dalla disciplina applicabile.

  • art. 259 R.D. n. 635/1940

    Gli enti ed i privati che esercitano attività di vigilanza, custodia, ricerche o investigazioni per conto di privati sono tenuti a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dare notizia di ogni variazione intervenuta.

    L’obbligo di comunicazione è funzionale alle verifiche prefettizie sui requisiti soggettivi del personale e si riferisce ai collaboratori coinvolti nelle attività investigative, anche se non qualificati formalmente come dipendenti.

  • art. 257-quater, comma 2, R.D. n. 635/1940

    Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse.

    La revoca è consentita quando vengono meno i requisiti soggettivi o si verificano gravi violazioni della disciplina dell’attività, incluso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti.

  • art. 5 D.M. 1 dicembre 2010, n. 269

    I collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento TULPS possono svolgere attività investigative, anche invasive della riservatezza, sicché devono presentare adeguate garanzie di affidabilità e buona condotta.

  • Allegato G D.M. n. 269/2010, come modificato dal D.M. n. 56/2015

    Prevede l’obbligo di aggiornamento professionale per il titolare e i dipendenti dell’istituto di investigazioni private.

  • art. 118, ultimo comma, Costituzione

    Il principio di sussidiarietà orizzontale non esclude il potere dell’amministrazione di verificare discrezionalmente i requisiti di affidabilità e sicurezza richiesti per un’attività autorizzata.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di investigazione privata può essere legittimamente fondata su una valutazione complessiva della condotta del titolare e della sopravvenuta inaffidabilità, anche mediante valorizzazione di provvedimenti ancora efficaci relativi al divieto di detenzione di armi e alla revoca o al diniego di rinnovo del porto d’armi.
  • Nell’attività di investigazione privata, l’obbligo di comunicare al Prefetto i soggetti impiegati ai sensi dell’art. 259 del regolamento TULPS riguarda anche i collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività investigative, non soltanto i lavoratori subordinati formalmente qualificati come dipendenti, poiché la comunicazione consente di verificare i requisiti di buona condotta e affidabilità.
  • Il requisito della buona condotta e dell’affidabilità può essere richiesto anche ai collaboratori dell’investigatore privato quando essi svolgano attività investigative suscettibili di incidere sulla riservatezza dei terzi; l’omessa comunicazione o l’impiego di soggetti non verificati può integrare una violazione rilevante ai fini della revoca della licenza.
  • Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile quando il privato conosce l’obbligo normativo e sceglie consapevolmente di non adeguarvisi; inoltre, la precedente inosservanza della disciplina da parte dell’amministrazione non impedisce a quest’ultima di conformare successivamente la propria azione alla normativa vigente.
  • La contestazione della legittimità di obblighi derivanti da atti normativi o regolamentari non può essere utilmente proposta in modo generico nell’impugnazione dell’atto applicativo, quando tali atti non siano stati formalmente impugnati nelle forme previste.
  • Censure astratte e generiche, non specificamente riferite ai plurimi motivi autonomi posti a fondamento di una revoca prefettizia, non sono idonee a determinare l’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaIndustria, artigianato e attività produttive
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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