Sentenza del 15/03/2017 n. 6729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa dell'anno 2005. L'accertamento era stato effettuato con metodo analitico-induttivo in ragione dello scostamento dai risultati degli studi di settore. L'Agenzia ha denunciato vizi di motivazione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato adeguatamente gli ulteriori elementi posti a fondamento dell'accertamento, tra cui rimanenze finali, costi delle autovetture a uso promiscuo e sopravvenienze da disinquinamento fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo, in linea di principio, l'accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento dagli studi di settore, purché sia garantito il contraddittorio con il contribuente, al quale spetta fornire elementi idonei a giustificare l'anomalia del reddito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata perché il giudice d'appello si era limitato a richiamare la decisione di primo grado senza spiegare adeguatamente le ragioni della propria adesione e senza esaminare nel merito le contrapposte deduzioni delle parti. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
Lo scostamento dagli studi di settore può legittimare l'accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve consentire il contraddittorio e il contribuente può dimostrare le ragioni concrete che giustificano il reddito anomalo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della legittimità dell'attività di rettifica, insieme alla disciplina dell'accertamento delle imposte dirette.
Art. 2697 c.c.
La disposizione è stata richiamata in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente nell'ambito dell'accertamento.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore costituisce un elemento idoneo a giustificare l'avvio o il sostegno di un accertamento analitico-induttivo, ma non esonera l'Amministrazione dal contraddittorio e dalla valutazione degli elementi concreti del caso.
- Nel contraddittorio il contribuente deve fornire prove o spiegazioni specifiche sulle ragioni dello scostamento, come caratteristiche dell'attività, costi anomali, rimanenze, utilizzo dei beni e sopravvenienze.
- Il giudice tributario deve esaminare nel merito gli elementi addotti da entrambe le parti e non può limitarsi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni dell'adesione.
- Una sentenza motivata per relationem è valida solo se il giudice indica chiaramente di condividere la decisione richiamata e consente di comprendere perché siano state respinte le censure dell'appello.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione: comporta un nuovo esame della controversia da parte del giudice di rinvio, che dovrà valutare sia la legittimità dell'accertamento sia le giustificazioni del contribuente.
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