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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33163/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di un ingegnere libero professionista. L’Ufficio assumeva che una società in accomandita semplice, composta dal coniuge e dal figlio del contribuente, fosse un soggetto fittizio e interposto tra il professionista e i clienti, così da imputare al professionista i redditi formalmente riferiti alla società e giustificare anche il prelievo IRAP. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l’annullamento dell’IRPEF ma aveva ritenuto legittimo il recupero IRAP, prendendo atto della rinuncia dell’Ufficio ai rilievi da indagini bancarie. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997 per insussistenza dell’autonoma organizzazione; motivazione contraddittoria o incomprensibile, perché la CTR avrebbe negato l’interposizione fittizia e i rilievi bancari ma avrebbe comunque confermato l’IRAP; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito sconfinamento rispetto al thema decidendum, se la CTR avesse fondato l’IRAP su fatti diversi da quelli dedotti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto a sua volta ricorso per cassazione con un motivo, denunciando motivazione apparente della sentenza di appello, perché la CTR avrebbe aderito alla sentenza di primo grado senza confrontarsi con le censure dell’Ufficio e senza spiegare perché fosse esclusa la simulazione/interposizione fittizia.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il secondo motivo del ricorso del contribuente, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente/incomprensibile: da un lato negava la prova dell’interposizione fittizia della società e quindi l’IRPEF; dall’altro confermava l’IRAP richiamando una autonoma organizzazione basata su elementi che, però, non erano stati adeguatamente spiegati una volta escluso il presupposto comune dell’interposizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché motivi congruamente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte valorizza la sostanza della censura sulla motivazione apparente più che l’inquadramento numerico del vizio.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Riguarda il presupposto dell’IRAP e, in particolare, l’autonoma organizzazione dedotta dal contribuente come insussistente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal contribuente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione meramente apparente determina nullità della sentenza.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve illustrare le censure dell’appellante e le ragioni del loro rigetto; la mera adesione alla decisione di primo grado non basta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a esigere un percorso argomentativo comprensibile e controllabile.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente all’Ufficio di riscuotere in pendenza del processo quanto riconosciuto dalla sentenza di secondo grado, senza che ciò integri acquiescenza alla parte sfavorevole della decisione.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza esporre un autonomo percorso logico-argomentativo.
  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza di appello dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto alle censure proposte, così da rendere individuabili thema decidendum e ratio decidendi.
  • Se la pretesa fiscale si fonda su un medesimo presupposto fattuale comune a più imposte, il giudice che ne escluda la prova deve spiegare in modo coerente perché quel presupposto sia negato per una voce di imposta e, al tempo stesso, ritenuto sufficiente per un’altra.
  • La mera riscossione di somme rese esigibili dalla sentenza favorevole in parte all’Amministrazione, in pendenza del giudizio, non implica acquiescenza alla parte della decisione che abbia invece annullato l’atto impositivo per altre voci.
  • La censura di incomprensibilità della motivazione è ammissibile anche quando sia formalmente incardinata in un diverso numero dell’art. 360 c.p.c., se il suo contenuto sostanziale mira a contestare l’assenza di una ratio decidendi intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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