Sentenza n. 566/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 32852 del 11.10.2024 e del decreto ad essa allegato n. 1527 del 10.10.2024, notificati a mezzo pec in data 11.10.2024 (prot. entrata n.65885 del 12.10.2024), con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela Culturale – DIT Direzione Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, in persona del Capo del Dipartimento avocante, ha dichiarato “Art. 1 il bene denominato “Ex Villaggio del Fanciullo” situato a Gallipoli sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo; Art. 2 la relazione storico-artistica, la documentazione fotografica, la planimetria catastale, fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera”; - ove occorra, della nota prot. n. 15772A del 20.09.2024 (prot. entrata n.62972 del 04.10.2024) con cui la Soprintendenza per le Province di Brindisi e Lecce ha avviato il procedimento per l’applicazione della sanzione ripristinatoria ai sensi del comma 1 art. 160 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “ordine di rimozione delle lavorazioni sopra indicate non reputate compatibili”; - della relazione SAPAB per le province di Brindisi e Lecce prot. entrata del Comune di Gallipoli n. 6689 del 15.10.2024, della documentazione fotografica ed ulteriore documentazione ad essa allegata; - della nota prot. entrata del Comune di Gallipoli n.49133 del 06.08.24 con cui SABAP per le province di Brindisi e Lecce ha avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Gallipoli in data 4 marzo 2025: - del rapporto informativo prot. n.0022278-P del 30.12.2024 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, depositato per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in data 03.01.2025 nel fascicolo telematico avente ad oggetto il ricorso iscritto al n.1659/2024 R.G.; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, con particolare riferimento alla documentazione depositata in pari data dall’Avvocatura Distrettuale nell’interesse del Ministero della Cultura e della Soprintendenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale del complesso immobiliare "Ex Villaggio del Fanciullo", nonché gli atti connessi e, con motivi aggiunti, un rapporto informativo della Soprintendenza depositato in giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (comune proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto ministeriale n. 1527 del 10 ottobre 2024, con cui il complesso immobiliare è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004. Con i primi due motivi ha dedotto difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità e sproporzione, sostenendo che la relazione della Soprintendenza si limitasse alla ricostruzione storica e alla descrizione dell'immobile senza individuare concreti elementi di pregio architettonico o di rilievo culturale e sociale, e senza dare conto degli elementi istruttori trasmessi dal Comune. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che il procedimento fosse stato concluso oltre il termine previsto e che il Ministero fosse decaduto dal potere. Con il quarto motivo ha censurato l'imposizione del vincolo nonostante il precario stato di conservazione e la parziale occupazione del bene, nonché l'avvio del procedimento di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004 durante la pendenza del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ravvisandovi contraddittorietà e irragionevolezza. Con motivi aggiunti ha impugnato il rapporto informativo della Soprintendenza depositato dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio, riproponendo le censure originarie e deducendo travisamento, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione delle norme sul procedimento. Due occupanti del compendio sono intervenuti ad adiuvandum, richiamando il proprio interesse derivante da una causa civile di usucapione, definita negativamente anche in ragione della sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum ed estromesso gli intervenienti, ritenendo che essi vantassero un interesse personale e diretto all'annullamento del vincolo e avrebbero quindi dovuto proporre un'autonoma impugnazione, non potendo utilizzare l'intervento adesivo-dipendente per tutelare una posizione sostanzialmente autonoma. Nel merito ha accolto i primi due motivi del ricorso introduttivo. Pur riconoscendo che la dichiarazione di interesse culturale implica un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione, il giudice ha affermato che tale discrezionalità è sindacabile anche intrinsecamente quanto a logicità, coerenza, completezza e attendibilità della valutazione. La relazione della Soprintendenza non individuava concretamente gli elementi di particolare pregio o rappresentatività architettonica dell'immobile, né spiegava in modo specifico il suo asserito rilievo sociale per la comunità locale; inoltre, non risultava alcuna valutazione degli elementi istruttori forniti dal Comune. Tali carenze rendevano incompleta l'istruttoria e insufficiente la motivazione del decreto, anche se l'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni apporto partecipativo, non trattandosi di osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990. Il terzo motivo è stato respinto: il termine per la conclusione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ha natura ordinatoria, sicché il suo superamento non determina la perdita del potere ministeriale. Il quarto motivo è stato respinto: lo stato di degrado non impedisce di per sé la dichiarazione di interesse culturale, quando permangano valori tutelabili o sia possibile il recupero del bene; inoltre, l'avvio del procedimento di rimessione in pristino, non immediatamente lesivo, non è contraddittorio né sintomatico di sviamento. Il decreto ministeriale è stato comunque annullato per difetto di istruttoria e motivazione, con salvezza del potere-dovere dell'amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei rilievi della sentenza. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché il rapporto informativo impugnato era una nota interna, priva di valore provvedimentale e di lesività, estranea al procedimento concluso con il decreto e non idonea a integrarne la motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa della dichiarazione di interesse culturale del bene; l'esercizio del potere richiede una motivazione istruttoria concreta e completa circa i valori culturali tutelabili.
art. 12 d.lgs. 42/2004
Rileva per il procedimento di verifica dell'interesse culturale; il termine di conclusione, in assenza di una previsione espressamente diversa, è stato ritenuto ordinatorio e il suo superamento non priva l'amministrazione del potere di provvedere.
art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004
L'avvio del procedimento di rimessione in pristino è stato ritenuto non immediatamente lesivo e non incompatibile con la contestuale valutazione dell'interesse culturale del bene.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato con riguardo al termine di conclusione del procedimento, ma la relativa censura è stata respinta poiché il termine è stato qualificato come ordinatorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha precisato che gli apporti istruttori del Comune non erano osservazioni rese nell'ambito del preavviso di rigetto; pertanto l'amministrazione non era tenuta a una confutazione analitica, pur dovendo risultare una valutazione complessiva degli elementi acquisiti.
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
Ha fondato la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse, poiché rivolti contro un rapporto informativo interno privo di autonoma lesività.
art. 9 Costituzione
Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela del patrimonio culturale e dell'esercizio del potere amministrativo di tutela.
Massime di principio
- La dichiarazione di interesse culturale appartiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione preposta alla tutela, ma è soggetta a sindacato giurisdizionale intrinseco sulla logicità, coerenza, completezza e attendibilità della valutazione, anche mediante l'impiego di conoscenze tecniche pertinenti.
- La motivazione di un vincolo culturale non è adeguata quando si limita alla ricostruzione storica del bene e a generiche descrizioni delle sue caratteristiche, senza individuare concretamente gli elementi di pregio architettonico o il rilievo culturale e sociale che giustificano la tutela.
- L'amministrazione, pur non essendo tenuta a confutare analiticamente ogni apporto partecipativo che non costituisca osservazione ex art. 10-bis l. 241/1990, deve comunque dare una qualche evidenza della valutazione degli elementi istruttori acquisiti e rilevanti per la decisione; la loro totale omissione può determinare difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.
- Il termine per la conclusione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale è ordinatorio, salvo diversa previsione normativa espressa; il suo superamento non comporta la decadenza dell'amministrazione dal potere di imporre il vincolo.
- Il degrado o la cattiva conservazione di un bene non escludono, di per sé, la possibilità di dichiararne l'interesse culturale, qualora permangano valori tutelabili o sia concretamente possibile il recupero del bene; l'avvio di un procedimento di rimessione in pristino non è per ciò solo incompatibile con la successiva o contestuale tutela culturale.
- Nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l'interveniente vanti un interesse personale, diretto e autonomo all'annullamento dell'atto impugnato: in tal caso deve proporre un'autonoma impugnazione.
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