Cassazione Penale, Sentenza n. 8992/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Taranto del 04/08/2021, adottato ai fini impeditivi e di confisca per il reato di bancarotta per aggravamento del dissesto. Il Tribunale aveva ritenuto mancasse la legittimazione delle ricorrenti perché il sequestro sarebbe stato diretto unicamente al compendio aziendale della società PMGF s.r.l.s. e non personalmente alle indagate; le ricorrenti, invece, sostenevano che il decreto aveva interessato anche somme e conti correnti nella loro disponibilità
La decisione
La Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che l'ordinanza impugnata presentasse una motivazione incoerente rispetto al contenuto dispositivo del decreto di sequestro (che, oltre all'azienda, aveva disposto il sequestro di somme e conti correnti intestati alle ricorrenti e la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente ai conti correnti intestati alle ricorrenti e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, affinché chiarisca le ragioni della propria affermazione e riesamini la questione
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321 co. 1 e 2 cod. proc. pen.
norma che disciplina il sequestro preventivo adottato dal G.I.P.; la Corte ha esaminato il contenuto del decreto emesso ai sensi di tale articolo per verificare se il provvedimento colpisse anche beni personali delle indagate
artt. della Legge Fallimentare
artt. 216 co. 1, 219 e 223 della Legge fallimentare
norme sostanziali che disciplinano il reato di bancarotta e la relativa imputazione; il sequestro era riferito a fatti costituenti bancarotta per aggravamento del dissesto
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
art. 12 bis del d.lgs. n. 74/200
prevede la confisca per equivalente; la Corte ha rilevato che il decreto di sequestro prevedeva anche la misura finalizzata alla confisca per equivalente su somme e conti correnti nella disponibilità delle ricorrenti
art. 322 cod. proc. pen.
rilevato nel motivo di cassazione: riguarda le forme di impugnazione e i presupposti di legittimazione; il vizio dedotto riguarda l'errata applicazione delle regole sull'ammissibilità dell'impugnazione
art. 324 cod. proc. pen.
in relazione all'impugnazione avverso i provvedimenti del G.I.P.; i ricorrenti denunciavano violazione o errata applicazione di tale norma
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692
principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammissibile per violazione di legge, includendo anche "vizi della motivazione" tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- Se un decreto di sequestro preventivo colpisce sia beni societari sia beni personali (es. conti correnti intestati agli indagati), le persone fisiche interessate hanno interesse e legittimazione ad impugnare il provvedimento anche a titolo personale
- È essenziale che il giudice del riesame motivi coerentemente rispetto alla parte dispositiva del decreto di sequestro: incongruenze tra descrizione dispositiva e motivazione possono configurare vizio della motivazione e aprire la strada alla cassazione
- In materia di misure ablative la Cassazione può intervenire non solo per errori di diritto ma anche per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice
- Prima di dichiarare inammissibile un appello per difetto di legittimazione, il giudice deve verificare con attenzione il contenuto materiale del provvedimento impugnato (dispositivo e parte descrittiva) per accertare se il provvedimento abbia effettivamente colpito beni nella disponibilità personale dell'impugnante
- In caso di dubbio sulla portata del sequestro (aziendale vs personale) è consigliabile allegare e richiamare puntualmente la parte dispositiva del decreto di sequestro nel ricorso per evitare decisioni fondate su errata ricostruzione dei fatti
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