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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25121/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca della terza sospensione condizionale della pena concessa ad Adamo. Il motivo centrale del ricorso era che la terza concessione era vietata dall'art. 164, comma 4, c.p., e pertanto la sospensione doveva essere revocata ex art. 168 c.p., indipendentemente da successivi comportamenti meritevoli. Inoltre si sosteneva che il reato successivo commesso entro i cinque anni (rifiuto dell'accertamento in stato di alterazione da stupefacenti, art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992) doveva essere considerato della stessa indole delle precedenti condanne ai sensi dell'art. 101 c.p., giustificando così la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovigo in composizione monocratica e con diverso giudice. La Cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in ordine alla valutazione della 'medesima indole' del reato successivo rispetto a quelli precedenti; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca è legittima se la sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p. se la causa ostativa era ignota al giudice che la concesse, ma ha altresì precisato i limiti quando il beneficio si sia consolidato per estinzione. Per questi motivi ha disposto un nuovo esame, fornendo i criteri di diritto da seguire.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; richiamata dal giudice dell'esecuzione per giustificare la precedente concessione del beneficio in ragione dell'entità della pena.

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Stabilisce un limite alla ripetuta concessione della sospensione condizionale (impedisce la concessione per la terza volta); la sua violazione è stata centrale nel ricorso come causa ostativa alla terza concessione.

  • art. 167 cod. pen.

    Regola l'estinzione del reato per decorso del tempo; rilevante perché se il beneficio si è consolidato per decorso del termine non ha luogo la revoca e non si procede all'esecuzione della pena.

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede le cause di revoca della sospensione condizionale; invocato dal Procuratore per ottenere la revoca quando ricorra la causa ostativa (terza concessione vietata) o quando sia commesso un reato della stessa indole entro i termini.

  • art. 101 cod. pen.

    Definisce i 'reati della stessa indole'; la Corte richiama che per accertare la medesima indole occorre esaminare la concreta natura dei fatti e i motivi che li determinarono, non solo la qualificazione giuridica formale.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992

    Norma che sanziona il rifiuto dell'accertamento in stato di alterazione da stupefacenti; il reato commesso il 31/10/2014 è stato posto a confronto con le precedenti condanne per valutare la 'medesima indole'.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme processuali invocate; non sviluppato nel dettaglio dalla decisione di Cassazione.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme processuali invocate; non decisivo nella motivazione della Cassazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme processuali invocate; non sviluppato dalla Corte nella motivazione riportata.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale è stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p. (es. terza concessione non ammessa), tale violazione può legittimare la revoca ex art. 168 c.p. se la causa ostativa era ignota al giudice che ha concesso il beneficio.
  • Il giudice dell'esecuzione non può revocare un beneficio che si è consolidato per estinzione del reato (art. 167 c.p.); in tali casi la revoca è preclusa anche se la concessione fosse viziata.
  • Per valutare se un reato successivo è della 'stessa indole' ai sensi dell'art. 101 c.p. occorre un'analisi concreta dei fatti e dei motivi, non limitata alla mera qualificazione legale: la decisione deve motivare puntualmente il confronto tra i due fatti.
  • La regola sull'identità di indole ha portata diversa tra contravvenzioni e delitti: tra le contravvenzioni l'identità di indole può essere esclusiva, mentre per i delitti un ulteriore delitto costituisce sempre causa di revoca.
  • Il giudice che decide sulla revoca deve documentare e confrontare gli 'indicatori' di identità (natura concreta della condotta, contesto, motivazioni, modalità) altrimenti la decisione è viziata per carenza motivazionale.
  • Se il beneficio è stato concesso da un giudice che non conosceva una causa ostativa nota invece ad altro giudice (es. giudice d'appello), la possibilità di revoca in sede esecutiva dipende dalla tempestività e dalla conoscenza documentale della causa da parte del giudice dell'esecuzione.
  • In caso di annullamento con rinvio la decisione deve essere riesaminata da diverso giudice e attenersi ai criteri giurisprudenziali indicati dalla Corte di Cassazione.

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