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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29539 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al canone di concessione per impianti pubblicitari adibiti ad affissioni dirette, riferito all'anno 2007. La S. O. s.r.l. aveva proposto opposizione sia davanti al Tribunale di Foggia sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario in ragione della natura tributaria del canone. La Corte d'appello di Bari aveva confermato tale conclusione, ritenendo inoltre formato un giudicato esterno sulla giurisdizione tributaria. XXXX s.p.a. ha impugnato la sentenza sostenendo l'erroneità del riconoscimento del giudicato esterno e della conseguente attribuzione della controversia al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. La sentenza della Corte d'appello era stata notificata il 13 dicembre 2014, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 4 marzo 2015, oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto per le impugnazioni delle sentenze notificate. La Cassazione non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla giurisdizione tributaria o al giudicato esterno. XXXX s.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.275,82 euro, oltre spese forfetarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 325, comma 1, c.p.c.

    Quando una sentenza viene notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni. Il termine è perentorio e il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza alla parte interessata. Nel caso concreto, il termine decorreva dal 13 dicembre 2014.

  • Art. 324 c.p.c.

    La norma disciplina il passaggio in giudicato della sentenza. È stata richiamata dal ricorrente per contestare l'esistenza di un giudicato esterno sulla giurisdizione, ma la questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il ricorso era tardivo.

  • Art. 124 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. in relazione alla contestazione del giudicato esterno; anche tale censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di 60 giorni; il deposito o la notifica oltre tale termine comporta normalmente l'inammissibilità, senza esame delle questioni di merito.
  • È essenziale verificare con precisione la data di notificazione della sentenza e calcolare il termine processuale applicando le regole sulla decorrenza e sulla scadenza dei termini.
  • Un'impugnazione tardiva impedisce alla Corte di cassazione di valutare anche eventuali errori rilevanti sulla giurisdizione, sul giudicato esterno o sull'interpretazione delle norme sostanziali.
  • La parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • La decisione non stabilisce nel merito se il canone pubblicitario avesse natura tributaria: conferma soltanto, per ragioni processuali, l'esito favorevole alla società resistente già risultante dai precedenti gradi di giudizio.

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