Cassazione Penale, Sentenza n. 38184/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in seguito a rinvii disposti dalle Sezioni della Corte di Cassazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei loro confronti. Michele Galantino solleva tre motivi: (1) violazione di legge e superamento dei limiti del giudizio di rinvio e del divieto di reformatio in peius (richiamando vari artt. di procedura penale), (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena base e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.), e (3) omessa motivazione e errore nella quantificazione dell'aumento per la recidiva (art. 99 c.p.), con censura dell'utilizzo di precedenti o sentenze estinte. Giovanni Palamara deduce un motivo unico lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all'art. 627, comma 3 c.p.p., contestando la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito procedurale e sostanziale la Corte ha ritenuto che: (i) non è stata violata la regola del divieto di reformatio in peius né sono stati oltrepassati i limiti del giudizio di rinvio, atteso il complesso iter processuale e il mandato della sentenza rescindente; (ii) la motivazione relativa alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche è adeguata e rientra nella discrezionalità del giudice del merito; (iii) le questioni relative alla quantificazione dell'aumento per recidiva erano precluse o già affrontate nei procedimenti precedenti e, dunque, non ammissibili in questa sede. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma richiamata quale quadro del reato di stupefacenti e per sottolineare la gravità dei fatti (traffico internazionale di cocaina); la partecipazione ad associazione rilevata in precedenti procedimenti aggravava la valutazione complessiva.
cod. pen., art. 133
Richiamato rispetto alla determinazione della pena e al riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego, essendo esercizio di discrezionalità del giudice del merito.
cod. pen., art. 62-bis
Richiamato in relazione alla valutazione della gravità e della biografia criminale del detenuto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che escludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti.
cod. pen., art. 99
Richiamato in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena per recidiva; la Corte ha ritenuto la questione preclusa o non ammissibile in questa fase, in quanto già affrontata nei precedenti provvedimenti di rinvio.
cod. proc. pen., art. 627, comma 3
Citado dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che i giudici del rinvio siano rimasti nel perimetro del mandato e non abbiano violato il divieto di aggravamento illegittimo.
cod. proc. pen., art. 445, comma 2
Richiamato dal ricorrente relativamente all'effetto estintivo su un patteggiamento precedente; la Corte ha considerato la questione non ammissibile nel presente giudizio in quanto preclusa.
vari artt. cod. proc. pen. (artt. 545, 597, 609, 648) richiamati dal ricorrente
I ricorrenti hanno invocato plurime norme procedurali; la Corte ha ritenuto tali censure infondate o non rilevanti rispetto al perimetro del giudizio di cassazione e del rinvio.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius e i limiti del giudizio di rinvio vanno valutati alla luce del mandato della sentenza rescindente: la Corte che esegue il rinvio non può andare oltre quanto prescritto dal provvedimento di annullamento, ma può rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti dell'incarico ricevuto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice del merito; in Cassazione tale diniego è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di qualsiasi riferimento ai fatti emersi, e il difensore deve indicare specificamente quali elementi positivi siano stati omessi.
- Questioni nuove o dedotte tardivamente nei successivi gradi (o in nuovi ricorsi) sono spesso precluse: questioni sulla recidiva o su quantificazioni di aumento di pena che non sono state adeguatamente sollevate nel primo ricorso possono essere considerate inammissibili.
- Le censure generiche e prive di specificità (es. contestazioni di 'insufficiente motivazione' senza indicazione di omissioni concrete) sono destinate a fallire in sede di legittimità.
- La valutazione dei precedenti e della gravità oggettiva dei fatti (es. quantità o valore della droga, natura del traffico) è centrale nella determinazione della pena e può giustificare la non concessione delle attenuanti; chi impugna deve fornire elementi concreti per contrastare la valutazione del giudice del merito.
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