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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38184/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in seguito a rinvii disposti dalle Sezioni della Corte di Cassazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei loro confronti. Michele Galantino solleva tre motivi: (1) violazione di legge e superamento dei limiti del giudizio di rinvio e del divieto di reformatio in peius (richiamando vari artt. di procedura penale), (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena base e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.), e (3) omessa motivazione e errore nella quantificazione dell'aumento per la recidiva (art. 99 c.p.), con censura dell'utilizzo di precedenti o sentenze estinte. Giovanni Palamara deduce un motivo unico lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all'art. 627, comma 3 c.p.p., contestando la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito procedurale e sostanziale la Corte ha ritenuto che: (i) non è stata violata la regola del divieto di reformatio in peius né sono stati oltrepassati i limiti del giudizio di rinvio, atteso il complesso iter processuale e il mandato della sentenza rescindente; (ii) la motivazione relativa alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche è adeguata e rientra nella discrezionalità del giudice del merito; (iii) le questioni relative alla quantificazione dell'aumento per recidiva erano precluse o già affrontate nei procedimenti precedenti e, dunque, non ammissibili in questa sede. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma richiamata quale quadro del reato di stupefacenti e per sottolineare la gravità dei fatti (traffico internazionale di cocaina); la partecipazione ad associazione rilevata in precedenti procedimenti aggravava la valutazione complessiva.

  • cod. pen., art. 133

    Richiamato rispetto alla determinazione della pena e al riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego, essendo esercizio di discrezionalità del giudice del merito.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Richiamato in relazione alla valutazione della gravità e della biografia criminale del detenuto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che escludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti.

  • cod. pen., art. 99

    Richiamato in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena per recidiva; la Corte ha ritenuto la questione preclusa o non ammissibile in questa fase, in quanto già affrontata nei precedenti provvedimenti di rinvio.

  • cod. proc. pen., art. 627, comma 3

    Citado dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che i giudici del rinvio siano rimasti nel perimetro del mandato e non abbiano violato il divieto di aggravamento illegittimo.

  • cod. proc. pen., art. 445, comma 2

    Richiamato dal ricorrente relativamente all'effetto estintivo su un patteggiamento precedente; la Corte ha considerato la questione non ammissibile nel presente giudizio in quanto preclusa.

  • vari artt. cod. proc. pen. (artt. 545, 597, 609, 648) richiamati dal ricorrente

    I ricorrenti hanno invocato plurime norme procedurali; la Corte ha ritenuto tali censure infondate o non rilevanti rispetto al perimetro del giudizio di cassazione e del rinvio.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius e i limiti del giudizio di rinvio vanno valutati alla luce del mandato della sentenza rescindente: la Corte che esegue il rinvio non può andare oltre quanto prescritto dal provvedimento di annullamento, ma può rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti dell'incarico ricevuto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice del merito; in Cassazione tale diniego è sindacabile solo se la motivazione è manifesta­mente illogica, contraddittoria o priva di qualsiasi riferimento ai fatti emersi, e il difensore deve indicare specificamente quali elementi positivi siano stati omessi.
  • Questioni nuove o dedotte tardivamente nei successivi gradi (o in nuovi ricorsi) sono spesso precluse: questioni sulla recidiva o su quantificazioni di aumento di pena che non sono state adeguatamente sollevate nel primo ricorso possono essere considerate inammissibili.
  • Le censure generiche e prive di specificità (es. contestazioni di 'insufficiente motivazione' senza indicazione di omissioni concrete) sono destinate a fallire in sede di legittimità.
  • La valutazione dei precedenti e della gravità oggettiva dei fatti (es. quantità o valore della droga, natura del traffico) è centrale nella determinazione della pena e può giustificare la non concessione delle attenuanti; chi impugna deve fornire elementi concreti per contrastare la valutazione del giudice del merito.

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