Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1766/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione lavoro n. 29/2025, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela n. 29/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 27 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il pagamento degli accessori e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, poiché il giudicato era formato, ritualmente notificato e conteneva un obbligo conformativo puntuale a carico del Ministero, rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio di legge. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Gela entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante l’attivazione della carta elettronica del docente e l’accreditamento dell’importo complessivo di euro 1.000,00, comprensivo degli accessori previsti dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di parte. Il commissario dovrà operare senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle amministrazioni consente, una volta formato e notificato il giudicato, di configurare l’inottemperanza in caso di persistente inerzia amministrativa.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso in favore del commissario ad acta anche nell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle condanne nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La mancata esecuzione di un giudicato contenente un obbligo conformativo puntuale configura inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’adozione delle attività amministrative e materiali necessarie a dare integrale esecuzione al titolo, compreso l’accreditamento delle somme e degli accessori espressamente riconosciuti nella decisione esecutiva.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza della parte e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.