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Ordinanza

Ordinanza n. 6422/2026 - Roma, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza nr. 5123/2025 resa in data 2 maggio 2025 dal Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202511380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corretta esecuzione, da parte dell’I.N.P.S., della sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro, n. 5123/2025, con particolare riferimento al pagamento della rivalutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 5123/2025 del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro, pronunciata il 2 maggio 2025. In memoria ha dichiarato di non avere ricevuto dall’amministrazione alcuna somma a titolo di rivalutazione in esecuzione del giudicato. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire il certificato di passaggio in giudicato della sentenza civile e verificare la corretta esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto, quale incombente istruttorio, il deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza civile richiamata, ritenendolo necessario ai fini dell’esecuzione. Ha inoltre preso atto della dedotta mancata corresponsione della rivalutazione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, concedendo alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, a cura della Segreteria nei confronti della parte non costituita, per il deposito della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza o di esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il giudice può disporre l’acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della decisione da eseguire quando tale documentazione sia necessaria per verificare l’esistenza e la portata dell’obbligo esecutivo.
  • Quando il giudice ritenga necessari ulteriori documenti per accertare la corretta esecuzione del giudicato, può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, senza definire immediatamente la domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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