Provvedimento AGCM A576 n. 31971 del 19/05/2026
META AI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM aveva avviato e poi ampliato un’istruttoria nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. per una presunta violazione dell’art. 102 TFUE, inizialmente connessa alla preinstallazione di Meta AI in WhatsApp e successivamente alle nuove condizioni contrattuali che limitavano l’accesso al canale WhatsApp da parte di terzi per offrire chatbot o assistenti AI. Nel corso del procedimento erano state anche adottate misure cautelari. La Commissione europea ha tuttavia avviato un proprio procedimento sul medesimo impianto comportamentale, poi esteso anche all’Italia, trasmettendo statement of objections sulle condizioni di accesso a WhatsApp. Alla luce dell’art. 11, par. 6, del Reg. 1/2003, l’AGCM ha ritenuto venuta meno la propria competenza ad applicare l’art. 102 TFUE sulle condotte oggetto di intervento della Commissione e ha quindi chiuso il procedimento.
Meta Platforms/WhatsApp – presunto abuso di posizione dominante in relazione a Meta AI su WhatsApp e alle nuove condizioni di accesso ai chatbot AI: chiusura del procedimento per sopravvenuta carenza di competenza AGCM
Meta AI su WhatsApp e accesso dei chatbot di terzi: chiusura del procedimento per sopravvenuta competenza della Commissione
Il provvedimento riguarda il procedimento A576 nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l., originato da una possibile violazione dell’art. 102 TFUE connessa alla preinstallazione di Meta AI in WhatsApp e, in seguito, alle nuove condizioni contrattuali che limitavano l’accesso di terzi al canale WhatsApp per offrire chatbot generaliste o assistenti AI. L’AGCM chiude il procedimento poiché la Commissione europea ha avviato e poi esteso anche all’Italia un proprio procedimento sulle medesime condotte.
Parti e avvio dell’istruttoria
L’istruttoria è stata avviata il 22 luglio 2025 nei confronti di:
- Meta Platforms Inc.
- Meta Platforms Ireland Limited
- WhatsApp Ireland Limited
- Facebook Italy S.r.l.
L’Autorità intendeva accertare una presunta violazione dell’art. 102 TFUE in relazione alla preinstallazione del servizio Meta AI nell’app WhatsApp, ritenuta idonea a incidere sul mercato dell’offerta di servizi di chatbot o assistenti AI.
Ampliamento oggettivo e sub-procedimento cautelare
Con delibera del 25 novembre 2025, l’oggetto dell’istruttoria è stato ampliato anche alle nuove condizioni contrattuali adottate da Meta a decorrere dal 15 ottobre 2025. In particolare, veniva in rilievo il divieto di accesso al canale WhatsApp, ovvero del suo utilizzo, da parte di terzi allo scopo di fornire agli utenti della piattaforma WhatsApp servizi di chatbot generaliste o assistenti AI.
Nella stessa data è stato avviato il sub-procedimento ex art. 14-bis L. 287/1990 per verificare la sussistenza dei presupposti per misure cautelari dirette a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato. Successivamente, il 22 dicembre 2025, l’AGCM ha adottato le misure cautelari per evitare, nelle more del merito, un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel mercato dei chatbot o assistenti AI.
Intervento della Commissione europea e applicazione dell’art. 11, par. 6, Reg. 1/2003
Il 4 dicembre 2025 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’art. 102 TFUE nei confronti di Meta in relazione alle nuove condizioni contrattuali di accesso a WhatsApp da parte delle AI chatbot generaliste, escludendo inizialmente il territorio italiano. Il 9 febbraio 2026 ha poi trasmesso una Statement of Objections su tali condizioni.
In seguito, il 15 aprile 2026 la Commissione ha esteso il procedimento anche al territorio italiano e ha inviato una Supplementary Statement of Objections concernente, sempre per l’Italia, le nuove condizioni economiche di accesso e utilizzo di WhatsApp da parte di terzi per offrire agli utenti della piattaforma servizi di chatbot o assistenti AI.
Alla luce dell’art. 11, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1/2003, l’avvio di un procedimento da parte della Commissione per una decisione ai sensi del capo III del regolamento priva le autorità nazionali della concorrenza della competenza ad applicare gli artt. 101 e 102 TFUE. L’AGCM ha quindi rilevato di non essere più competente ad applicare l’art. 102 TFUE con riferimento alle condotte oggetto di intervento della Commissione.
Chiusura del procedimento
L’Autorità ha concluso che, nel caso di specie, erano venuti meno i motivi di intervento con riferimento alle condotte oggetto del procedimento. Per tale ragione ha deliberato la chiusura del procedimento A576.
Il provvedimento dispone la notifica ai soggetti interessati e la pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM.
Punti principali
Parti e origine del procedimento
Il procedimento riguarda Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. L’istruttoria era stata avviata il 22 luglio 2025 per verificare una possibile violazione dell’art. 102 TFUE legata alla preinstallazione del servizio Meta AI nell’app WhatsApp, con possibile pregiudizio per la concorrenza nel mercato dei chatbot o assistenti AI.
Ampliamento dell’istruttoria e misure cautelari
Con delibera del 25 novembre 2025 l’oggetto dell’istruttoria è stato ampliato alle nuove condizioni contrattuali adottate da Meta dal 15 ottobre 2025, in particolare al divieto per terzi di accedere o utilizzare il canale WhatsApp per offrire agli utenti servizi di chatbot generaliste o assistenti AI. Contestualmente è stato avviato il sub-procedimento cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990, poi definito con misure cautelari adottate il 22 dicembre 2025 per evitare un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel mercato interessato.
Intervento della Commissione europea e perdita di competenza dell’AGCM
Il 4 dicembre 2025 la Commissione europea ha avviato una procedura ex art. 102 TFUE sul medesimo complesso di condotte, escludendo inizialmente il territorio italiano. Successivamente, il 15 aprile 2026, la Commissione ha esteso il procedimento anche all’Italia e ha trasmesso a Meta una Supplementary Statement of Objections sulle nuove condizioni economiche di accesso e utilizzo di WhatsApp da parte di terzi per offrire chatbot o assistenti AI. L’AGCM ha quindi ritenuto che, ai sensi dell’art. 11, par. 6, del Reg. 1/2003, fosse venuta meno la propria competenza ad applicare l’art. 102 TFUE sulle condotte oggetto di intervento della Commissione.
Esito finale
Preso atto della sopravvenuta competenza esclusiva della Commissione sulle condotte oggetto di indagine, l’AGCM ha deliberato la chiusura del procedimento A576 per venir meno dei motivi di intervento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 19 mag 2026Provvedimento AGCM A575C n. 31963 del 19/05/2026
- Intesa e abuso · 19 mag 2026Provvedimento AGCM A580 n. 31969 del 19/05/2026
- Intesa e abuso · 26 mag 2026Provvedimento AGCM I873 n. 31980 del 26/05/2026
- Intesa e abuso · 9 giu 2026Provvedimento AGCM IDMA1 n. 31988 del 09/06/2026
- Intesa e abuso · 9 giu 2026Provvedimento AGCM I881 n. 31992 del 09/06/2026
- Intesa e abuso · 21 apr 2026Provvedimento AGCM I882 n. 31940 del 21/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →