Sentenza n. 172/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro, n. 893/2023, pubblicata il 4 agosto 2023 e notificata all'Amministrazione in data 29 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione ritenuta incompleta della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva disposto la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 893/2023, che aveva accertato il suo diritto a essere convocata per le immissioni in ruolo nella fase C del piano di assunzioni relativo all'anno scolastico 2015/2016, nonché la sua utile collocazione in graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di Palermo, con decorrenza dal 1° settembre 2015, condannando le amministrazioni all'adozione degli atti consequenziali. L'amministrazione aveva dato esecuzione alla pronuncia disponendo la retrodatazione dell'immissione in ruolo ai soli fini giuridici. La ricorrente ha dedotto l'inesatta e incompleta esecuzione del giudicato, chiedendo che la retrodatazione producesse effetti anche economici, con corresponsione degli emolumenti stipendiali dal 1° settembre 2015, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che la sentenza non aveva deciso le questioni economiche, e, in subordine, l'infondatezza della pretesa per il principio di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di pubblico impiego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il dispositivo della sentenza del giudice ordinario era generico quanto agli effetti economici: aveva disposto la retrodatazione dell'immissione in ruolo ai fini giuridici, ma non aveva riconosciuto il diritto agli incrementi stipendiali dal 1° settembre 2015. La retrodatazione economica non discendeva automaticamente dal titolo giudiziale, poiché deve essere verificata alla luce del principio di corrispettività delle prestazioni e, in particolare, dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di riferimento. Tale accertamento avrebbe richiesto un'attività cognitiva non consentita al giudice amministrativo dell'ottemperanza nei confronti di una sentenza del giudice ordinario, essendo rimesso al giudice ordinario, quale giudice del rapporto di lavoro. Il TAR ha precisato che il giudice dell'ottemperanza può integrare e specificare il contenuto di un giudicato amministrativo, anche mediante la formazione progressiva del giudicato, ma non dispone del medesimo potere rispetto a una sentenza del giudice ordinario, rispetto alla quale deve limitarsi all'esecuzione del comando già compiutamente formato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il titolo da eseguire non conteneva un comando sufficientemente determinato sugli effetti economici richiesti.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base normativa della condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero.
art. 107 l. 107/2015
Richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base del piano straordinario di assunzioni, la cui fase C riguardava l'immissione in ruolo oggetto dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all'esecuzione del comando contenuto nel titolo e non può integrare o specificare, mediante un'attività cognitiva suppletiva, profili non decisi dal giudice ordinario.
- È inammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una condanna generica del giudice ordinario quando la pretesa azionata richieda un nuovo accertamento cognitivo sull'an o sul quantum, anziché la mera attuazione di un comando già compiutamente formato.
- La retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo non comporta automaticamente la retrodatazione economica, poiché il riconoscimento delle retribuzioni per il periodo anteriore richiede la verifica dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni nel pubblico impiego.
- Il potere del giudice dell'ottemperanza di integrare gli spazi eventualmente lasciati vuoti dal giudicato, secondo il modello del giudicato a formazione progressiva, opera per le sentenze del giudice amministrativo, ma non si estende alle sentenze del giudice ordinario quando l'integrazione riguardi una materia sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.
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