Sentenza n. 507/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 40349 inoltrata il : 21/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 21 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era decorso il 19 ottobre 2024 senza che fosse stata adottata una decisione. L'Amministrazione aveva rappresentato, in procedimenti analoghi, l'enorme mole di domande da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, ma tali circostanze non sono state ritenute sufficienti a giustificare il ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia ministeriale, rilevando che il termine massimo per concludere il procedimento era scaduto senza l'adozione di un provvedimento espresso. Pur riconoscendo che il ritardo era collegato all'elevato numero di pratiche pendenti, alla complessità della disciplina e alla necessità di considerare interessi costituzionalmente rilevanti, il Collegio ha ritenuto tali circostanze non idonee a escludere l'obbligo di provvedere. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La disposizione impone all'autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di richiedere, se necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine per l'adozione del provvedimento di riconoscimento è stato considerato, nel caso concreto, pari complessivamente a 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità relative al riconoscimento dei titoli di specializzazione per il sostegno.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia.
Massime di principio
- La scadenza del termine previsto dalla normativa per la conclusione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione, anche quando il ritardo sia dovuto all'elevato numero di istanze, alla complessità delle questioni giuridiche o alla rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, assegnando un termine congruo parametrato anche alla concreta mole delle pratiche pendenti.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l'esercizio del potere sostitutivo.
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