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Sentenza

Sentenza n. 12723/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento 1) del decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, con contestuale ordine al medesimo di lasciare spontaneamente il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento; 2) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti;

Giustizia amministrativa202307280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con ordine di lasciare il territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla Questura di Roma alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della legge n. 241/1990, dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e del diritto di difesa, sostenendo che il provvedimento non era stato tradotto nella propria lingua nazionale. Ha dedotto, inoltre, violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando l'insufficiente considerazione delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale e delle circostanze favorevoli al rilascio del titolo. Ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, contestava il presupposto secondo cui il permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche non fosse convertibile e fosse quindi necessario un visto di ingresso per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento era stato riassuntivamente tradotto in inglese, a fronte della motivata indisponibilità della Questura di personale capace di tradurlo nella lingua nazionale del ricorrente. Tale modalità è stata ritenuta sufficiente, anche considerando l'integrazione del ricorrente nella società italiana, la sua partecipazione al procedimento e la tempestiva impugnazione, elementi dimostrativi della concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa. Il secondo motivo è stato respinto perché l'Amministrazione aveva esaminato le osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ritenendole inconferenti e inidonee a superare le ragioni ostative. Il riferimento alla sospensione del procedimento contenuto nella comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è stato qualificato come mero refuso, non idoneo a incidere sulla legittimità dell'atto, poiché il contenuto complessivo della comunicazione chiariva l'impossibilità di convertire il permesso greco e la necessità di munirsi di un visto per lavoro subordinato. Sono state respinte anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria: il diniego indicava specificamente che il titolo greco non era stato rilasciato in attuazione della direttiva 2003/109/CE, ma in base alla normativa nazionale greca sull'immigrazione, sicché non era convertibile e non consentiva il rilascio del permesso richiesto senza un valido visto di ingresso. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina generale del procedimento, inclusi motivazione e contraddittorio procedimentale, è stata ritenuta rispettata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni dell'interessato devono essere valutate dall'Amministrazione; un refuso nella comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità quando il contenuto complessivo dell'atto rende chiare le ragioni ostative.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile, anche diversa dalla lingua nazionale dell'interessato, può essere sufficiente quando sia motivata l'indisponibilità di traduttori e sia concretamente garantito il diritto di difesa.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di traduzione e comprensibilità del provvedimento, ma il giudice ha ritenuto tali garanzie rispettate.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rilasciato sulla base di un titolo di soggiorno greco non convertibile, rilasciato secondo la normativa nazionale greca e non in attuazione della direttiva 2003/109/CE; occorre un valido visto di ingresso.

  • direttiva 2003/109/CE

    Il giudice ha distinto i titoli di soggiorno rilasciati in attuazione della direttiva da quelli rilasciati in base alla sola normativa nazionale dello Stato membro, riconoscendo la convertibilità rilevante soltanto ai primi.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo nella lingua nazionale dello straniero non ne determina automaticamente l'illegittimità quando l'Amministrazione dimostri l'indisponibilità di personale idoneo, fornisca una traduzione riassuntiva in una lingua comprensibile e risulti concretamente assicurata la possibilità di partecipare al procedimento e di esercitare la difesa.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale dia conto, anche sinteticamente, della loro valutazione e ne spieghi l'inidoneità a superare i motivi ostativi.
  • Un refuso nella comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'illegittimità del procedimento quando il contenuto complessivo della comunicazione consenta di individuare con chiarezza le ragioni ostative e non abbia compromesso il contraddittorio procedimentale.
  • Ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea secondo la normativa nazionale di quello Stato, e non in attuazione della direttiva 2003/109/CE, non è convertibile nel titolo richiesto; l'interessato deve munirsi del necessario visto di ingresso.
  • Il diniego di un titolo di soggiorno è adeguatamente motivato quando individua la specifica carenza dei requisiti legali, descrive la natura e il fondamento del titolo di soggiorno straniero posseduto e chiarisce la conseguente necessità del visto di ingresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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