Cassazione Penale, Sentenza n. 2639/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato la richiesta di rimozione del blocco giudiziario su tre conti correnti intestati loro, disposti a seguito di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata fino a euro 185.589,43. Il difensore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 325 c.p.p. (e altri articoli) sostenendo che il giudice d'appello si era impropriamente sostituito al gip integrandone la motivazione omessa; (2) violazione degli artt. 240, comma 1, e 321 c.p.p., contestando la permanenza del vincolo sui conti nonostante le giacenze fossero state azzerate e sostenendo che somme legittime sopravvenute dopo l'esecuzione del sequestro non potevano essere assoggettate al vincolo per assenza di rischio di confusione con il profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla sostituzione del giudice: nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali il tribunale ha piena cognizione e può integrare o colmare eventuali carenze motivazionali dell'atto impugnato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, trattandosi di sequestro per equivalente disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p., e in conformità dell'art. 240-bis c.p., le somme sopravvenute sui conti anche dopo l'esecuzione della misura possono essere assoggettate a sequestro/confisca per equivalente come corrispondente al profitto non rinvenuto; pertanto la protrazione del blocco è legittima. I ricorsi sono stati quindi rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; conferma la modalità di trattazione del ricorso.
art. 325 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel contesto del giudizio d'appello cautelare.
art. 310 c.p.p.
Richiamato insieme ad altre norme procedurali nella censura sulla motivazione; la Corte ha spiegato che il giudice d'appello ha ampia cognizione nel riesame delle misure reali.
art. 322-bis c.p.p.
Disciplina il giudizio d'appello contro provvedimenti cautelari reali; attribuisce al tribunale piena cognizione devolutiva e la possibilità di sanare carenze motivazionali.
art. 597 c.p.p.
Richiamato nella doglianza processuale; la Corte non ha ritenuto applicabile la regola di annullamento automatico nel contesto del riesame cautelare previsto per gli artt. citati.
art. 111 Costituzione, comma 6
Richiamato nella contestazione relativa al diritto di motivazione delle sentenze; la Corte ha valutato la questione nel quadro della normativa processuale speciale.
art. 240 c.p.p., comma 1
Richiamato dal difensore in relazione alla disciplina del sequestro; la Corte ha distinto i casi di sequestro finalizzato alla confisca diretta da quelli per equivalente.
art. 321 c.p.p.
Norma sul sequestro preventivo; in particolare il comma 2 consente il sequestro anche per equivalente, base giuridica ritenuta legittima dalla Corte per estendere il vincolo a somme sopravvenute come valore corrispondente al profitto non rinvenuto.
art. 240-bis c.p.
Richiamato come quadro sostanziale: la confisca per equivalente è compatibile con l'obiettivo di privare l'agente del profitto illecito, giustificando l'estensione del vincolo.
art. 322-ter c.p.
Citato nel ragionamento giurisprudenziale sulla forma di sequestro; la Corte ha richiamato il 'meccanismo' previsto per il sequestro in via diretta e per equivalente distinguendone l'applicabilità.
artt. 309, comma 9; 324, comma 7; 604 c.p.p.
Richiamati per spiegare l'inapplicabilità della regola che impone l'annullamento del provvedimento cautelare privo di motivazione nel specifico giudizio d'appello previsto per misure reali.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali il tribunale ha piena cognizione e può integrare o completare la motivazione del gip; non opera automaticamente la regola dell'annullamento per carenza motivazionale.
- È fondamentale distinguere tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro e sequestro per equivalente: le pronunce che tutelano somme di certa provenienza lecita sopravvenute dopo il sequestro riguardano la confisca diretta, non automaticamente il sequestro per equivalente.
- Somme legittimamente accreditate dopo l'esecuzione del sequestro possono comunque essere assoggettate a sequestro/confisca per equivalente se sono considerate valore corrispondente al profitto non rinvenuto; quindi la semplice provenienza lecita non esclude automaticamente il vincolo quando sia attivabile la confisca per equivalente.
- In situazioni analoghe la difesa deve provare in modo concreto l'assenza di rischio di confusione tra somme lecite sopravvenute e il profitto del reato, e dimostrare che non sussiste più alcun interesse cautelare; altrimenti il giudice può mantenere il vincolo fino al soddisfacimento dell'importo del profitto accertato.
- Nel proporre ricorso è opportuno richiamare con precisione la giurisprudenza pertinente e argomentare la non applicabilità degli orientamenti contrari sulla base della diversità del titolo di reato (confisca diretta vs equivalente) e dei fatti di causa.
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