Sentenza del 27/09/2021 n. 4286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione del ruolo e della sottostante cartella di pagamento asseritamente non notificata - Termine - Decorrenza - Data di rilascio dell'estratto di ruolo - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività: il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella non notificata decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto contezza della pretesa tributaria mediante rilascio dell'estratto di ruolo; l'impugnazione è stata proposta oltre tale termine
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non notificata; questione sulla decorrenza del termine di impugnazione rispetto alla data di rilascio dell'estratto di ruolo
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 19
art. 19 disciplina l'impugnazione degli atti tributari; il giudice ha ritenuto che le regole di impugnazione qui richiamate si applicano anche alle cartelle non notificate quando il contribuente ha avuto contezza tramite estratto di ruolo
d.lgs. 546/92, art. 21
art. 21 riguarda la decorrenza dei termini e la notificazione: la corte interpreta che, in assenza di notifica diretta, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di rilascio dell'estratto di ruolo che dà al contribuente la conoscenza della pretesa
Cass. 13584/17
giurisprudenza confermativa: anche la Cassazione ha stabilito che la decorrenza del termine per impugnare la cartella non notificata parte dalla data in cui il contribuente ha avuto contezza dell'iscrizione a ruolo tramite estratto
Massime di principio
- Se la cartella non è stata notificata, il termine di impugnazione di 60 giorni decorre dalla data in cui il contribuente ha effettiva conoscenza della pretesa tramite rilascio dell'estratto di ruolo; bisogna calcolare i termini a partire da quella data.
- Un ricorso proposto oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell'estratto di ruolo è molto probabilmente inammissibile per tardività; agire tempestivamente è essenziale.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre prova della data di rilascio dell'estratto di ruolo (o della mancata conoscenza) per opporsi efficacemente alla decorrenza dei termini.
- In casi dubbi, richiedere immediatamente all'ente riscossore l'estratto di ruolo e valutare misure cautelari o istanze amministrative può salvaguardare i diritti prima della scadenza dei termini.
- La giurisprudenza consolidata (es. Cass. 13584/17) conferma questo criterio; quindi in situazioni analoghe i tribunali sono propensi a dichiarare inammissibili le impugnative tardive quando risulti il rilascio dell'estratto di ruolo antecedente all'impugnazione oltre i 60 giorni.
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