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Sentenza

Sentenza del 27/09/2021 n. 4286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione del ruolo e della sottostante cartella di pagamento asseritamente non notificata - Termine - Decorrenza - Data di rilascio dell'estratto di ruolo - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività: il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella non notificata decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto contezza della pretesa tributaria mediante rilascio dell'estratto di ruolo; l'impugnazione è stata proposta oltre tale termine

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non notificata; questione sulla decorrenza del termine di impugnazione rispetto alla data di rilascio dell'estratto di ruolo

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 19

    art. 19 disciplina l'impugnazione degli atti tributari; il giudice ha ritenuto che le regole di impugnazione qui richiamate si applicano anche alle cartelle non notificate quando il contribuente ha avuto contezza tramite estratto di ruolo

  • d.lgs. 546/92, art. 21

    art. 21 riguarda la decorrenza dei termini e la notificazione: la corte interpreta che, in assenza di notifica diretta, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di rilascio dell'estratto di ruolo che dà al contribuente la conoscenza della pretesa

  • Cass. 13584/17

    giurisprudenza confermativa: anche la Cassazione ha stabilito che la decorrenza del termine per impugnare la cartella non notificata parte dalla data in cui il contribuente ha avuto contezza dell'iscrizione a ruolo tramite estratto

Massime di principio

  • Se la cartella non è stata notificata, il termine di impugnazione di 60 giorni decorre dalla data in cui il contribuente ha effettiva conoscenza della pretesa tramite rilascio dell'estratto di ruolo; bisogna calcolare i termini a partire da quella data.
  • Un ricorso proposto oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell'estratto di ruolo è molto probabilmente inammissibile per tardività; agire tempestivamente è essenziale.
  • Il contribuente dovrebbe conservare e produrre prova della data di rilascio dell'estratto di ruolo (o della mancata conoscenza) per opporsi efficacemente alla decorrenza dei termini.
  • In casi dubbi, richiedere immediatamente all'ente riscossore l'estratto di ruolo e valutare misure cautelari o istanze amministrative può salvaguardare i diritti prima della scadenza dei termini.
  • La giurisprudenza consolidata (es. Cass. 13584/17) conferma questo criterio; quindi in situazioni analoghe i tribunali sono propensi a dichiarare inammissibili le impugnative tardive quando risulti il rilascio dell'estratto di ruolo antecedente all'impugnazione oltre i 60 giorni.

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