Ordinanza n. 194/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi del 10 dicembre 2025, trasmesso in data 12 dicembre 2025 con la comunicazione ID 211.561.067, recante l’esclusione della ricorrente dal prosieguo delle operazioni concorsuali nell’ambito della procedura per la “fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia di uso routinario occorrenti alla ASST SETTE LAGHI per un periodo di anni tre (3) con opzione di rinnovo per un periodo di anni uno (1)”, con specifico riferimento ai Lotti nn. 4 (CIG B8EFAC948E), 8 (CIG B8EFACD7DA), 14 (CIG B8EFAD3CCC), 20 (CIG B8EFAD91C3), 22 (CIG B8EFADB369), 23 (CIG B8EFADC43C), 24 (CIG B8EFADD50F), 25 (CIG B8EFADE5E2) e 26 (CIG B8EFADF6B5); - della nota prot. n. 100462 del 24 dicembre 2025, con la quale la Stazione appaltante ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente avverso il gravato provvedimento di esclusione; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi incluso il verbale del Seggio di gara del 10 dicembre 2025, nella parte in cui è stato dato atto dell’apertura della busta amministrativa presentata da Eurosets S.r.l., nonché i provvedimenti di aggiudicazione dei Lotti nn. 4, 8, 14, 20, 22, 23, 24, 25 e 26, se e in quanto nelle more eventualmente intervenuti; - e per la condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia, relativamente a nove lotti, e successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni concorsuali relative a nove lotti di una procedura per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale, di dispositivi medici per cardiochirurgia, nonché la nota con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Dalla motivazione cautelare emerge che l’esclusione è stata contestata in relazione alla presentazione di documentazione amministrativa, contenente anche la domanda di partecipazione, riferita a un’altra gara. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, sostenendo implicitamente l’illegittimità dell’esclusione e la possibilità di regolarizzare l’errore mediante soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, affermando che la presentazione di documentazione amministrativa riferita a un’altra gara non consente di ammettere l’operatore che abbia erroneamente trasmesso tale documentazione. L’ammissione comporterebbe infatti la partecipazione a una procedura di un soggetto che non ha manifestato una chiara ed espressa volontà di prendervi parte. Secondo il TAR, il soccorso istruttorio presuppone comunque l’esistenza di una pertinente domanda di partecipazione alla specifica procedura e non può essere utilizzato per supplire alla sua radicale mancanza. La soluzione è inoltre imposta dai principi di par condicio e di autoresponsabilità del concorrente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalenti, nel bilanciamento degli interessi, le esigenze dell’azienda sanitaria connesse alla garanzia della fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia destinati ai presidi ospedalieri gestiti dall’azienda. È stata fissata l’udienza pubblica per il 14 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sufficiente fumus boni iuris
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’insufficienza del fumus boni iuris e per la prevalenza degli interessi dell’amministrazione nel bilanciamento cautelare.
art. 25 c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione al domicilio delle parti.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire la domanda di partecipazione mancante o riferita a una diversa procedura: esso presuppone l’esistenza di una pertinente domanda di partecipazione alla specifica gara.
- La presentazione di documentazione amministrativa riferita a un’altra gara non manifesta una chiara ed espressa volontà di partecipare alla procedura in esame e non consente, di per sé, l’ammissione dell’operatore economico.
- L’ammissione mediante soccorso istruttorio di un concorrente che non abbia presentato una pertinente domanda di partecipazione violerebbe i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti.
- Nella tutela cautelare, il danno grave e irreparabile deve essere valutato mediante comparazione degli interessi; prevalgono le esigenze dell’azienda sanitaria dirette a garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici destinati ai presidi ospedalieri quando non risulti un sufficiente fumus boni iuris.
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