Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44718/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 12/07/2024 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e aveva ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere, sostituendo l'ordinanza del GIP che aveva precedentemente disposto gli arresti domiciliari. Il ricorrente, tramite i difensori, ha dedotto carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato e all'adeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari, segnalando come elementi attenuanti il tempo trascorso (reati del 2022) e gli otto mesi già trascorsi in regime carcerario, nonché proponendo misure alternative quali il braccialetto elettronico e contestando la rilevanza di elementi quali la vicinanza dell'abitazione ai luoghi di reato e la possibile connivenza di soggetti vicini alla famiglia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi aspecifici (mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni presenti nella decisione impugnata). Ha ritenuto tempestiva e adeguata la motivazione del Tribunale del Riesame, il quale aveva correttamente valutato che non erano intervenuti elementi nuovi tali da attenuare le esigenze cautelari. La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: il tempo trascorso non è di per sé idoneo ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; la scelta del rito abbreviato non può essere usata una seconda volta come elemento premiale ai fini cautelari; il giudice del riesame è limitato a verificare la correttezza e la motivazione dell'ordinanza impugnata e l'eventuale esistenza di fatti nuovi rilevanti. Conseguentemente è stato confermato, in sostanza, il ripristino della custodia in carcere disposto dal Tribunale del Riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; il vizio è analizzato in relazione alla mancata correlazione tra motivi dedotti e motivazione impugnata.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016

    Il giudice del riesame, nell'appello avverso la sostituzione della misura, deve limitarsi a verificare violazioni di legge e la presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare, senza riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17537 del 01/04/2008

    La scelta del rito abbreviato costituisce già di per sé un effetto premiale ai fini del trattamento sanzionatorio e non può essere valorizzata una seconda volta per ottenere un altro vantaggio (principio estendibile anche alla valutazione cautelare).

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018

    Il mero decorso del tempo non è sufficiente, di per sé, a ritenere venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati; occorre valutare le modalità delle condotte, la gravità, la continuità e il ruolo rivestito dall'indagato.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un provvedimento che ripristina la custodia in carcere è necessario dedurre elementi specifici e nuovi che incidano concretamente sul quadro cautelare; argomentazioni generiche o ridondanti rispetto a quelle già valutate dal giudice non sono idonee.
  • Il semplice decorso del tempo o il tempo già trascorso in carcerazione non è, di per sé, prova sufficiente dell'attenuazione del pericolo di reiterazione; va valutata la natura, la gravità e la continuità della condotta e il ruolo svolto dall'indagato.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata due volte come elemento favorevole: il beneficio processuale non è automaticamente traducibile in attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Il giudice del riesame è vincolato ai limiti dell'appello: può controllare la legittimità e l'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e l'eventuale insorgenza di fatti nuovi; non è chiamato a un nuovo, pieno esame della sussistenza delle condizioni cautelari.
  • La produzione documentale deve rispettare i termini e le modalità procedurali: atti prodotti intempestivamente (ad esempio pochi giorni prima dell'udienza) possono essere considerati inammissibili o non idonei a modificare l'esito cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.