Cassazione Penale, Sentenza n. 51391/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare in località protetta ai sensi dell'art.16-nonies d.l. n.8/1991 (convertito) nonostante fosse collaboratore di giustizia ammesso in precedenza a misura alternativa. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando: la fuoriuscita dal programma di protezione di familiari stretti, una denuncia per tentata rapina del 9/11/2021 emersa durante la misura alternativa e la valutazione di prognosi negativa del reinserimento sociale, nonché la natura violenta/reativa dei fatti per i quali pendono procedimenti. Cavaliere ha censurato che il Tribunale ha fatto affidamento su indagini non definitive (violando la presunzione di innocenza) e non ha considerato adeguatamente i pareri favorevoli della DDA e della Procura Nazionale Antimafia né gli elementi positivi del percorso collaborativo e di trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha stabilito che il Tribunale, nella motivazione, si è limitato a richiamare la mera conclusione delle indagini per la tentata rapina senza acquisire gli atti relativi (ai sensi dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e senza compiere una valutazione globale che ponderi l'episodio contestato rispetto al percorso collaborativo e rieducativo del ricorrente. Ne consegue l'obbligo per il Tribunale di acquisire gli atti e valutare, in modo complessivo, se la condotta contestata incida o meno sui presupposti per concedere la misura alternativa.
Norme richiamate
decreto-legge n. 8 del 1991, art. 16-nonies
art. 16-nonies d.l. n. 8/1991
Disciplina la detenzione domiciliare in località protetta per soggetti sottoposti a programmi di protezione (collaboratori di giustizia); norma rilevante per la concessione o il diniego della misura alternativa.
legge n. 82 del 1991 (conversione)
legge n. 82/1991 (convertendo d.l. n. 8/1991)
Atto di conversione che consolida la disciplina del d.l. n. 8/1991; richiamata in relazione alla stessa materia.
legge n. 203 del 1991, art. 7
Riferimento all'aggravante applicata alla condanna originaria del ricorrente per reati connessi alla criminalità organizzata.
codice di procedura penale, art. 415-bis
Prevede la comunicazione al giudice dell'esistenza di indagini per fatto che incide su misure alternative; la Corte richiede l'acquisizione degli atti relativi all'episodio contestato con l'avviso ex art. 415-bis per valutare l'incidenza delle indagini non definitive sul mantenimento o concessione della misura.
Costituzione, art. 27 comma 2
Principio della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva; richiamato per sostenere che indagini non sfociate in condanna non dovrebbero automaticamente precludere benefici penitenziari.
codice di procedura penale, art. 115-bis
Norma richiamata in relazione ai principi sovranazionali sulla presunzione di innocenza; utilizzata per sottolineare i limiti nell'attribuire rilievo decisivo a notizie di reato non definite.
Massime di principio
- Nel valutare richieste di misure alternative per collaboratori di giustizia il giudice deve operare una valutazione complessiva del percorso di collaborazione e del trattamento, non limitandosi al singolo episodio contestato salvo che questo abbia gravità intrinseca tale da renderlo decisivo.
- Notizie di reato e indagini non definitive non possono automaticamente precludere benefici penitenziari; il giudice deve acquisire gli atti (anche tramite avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e motivare come tali elementi incidano sulla prognosi di rieducazione.
- I pareri positivi della DDA o della Procura Nazionale Antimafia e gli altri elementi che attestano il percorso di risocializzazione devono essere considerati e pesati nella decisione.
- La fuoriuscita di familiari dal programma di protezione o altri elementi personali sono fattori rilevabili ma non necessariamente decisivi: occorre valutazione contestuale e motivata della loro incidenza sul rischio e sulla volontà del collaboratore di mantenere il percorso rieducativo.
- Il principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost. e discipline processuali) impone che, salvo casi di particolare gravità, non si dia pieno valore impeditivo a fatti per i quali non è intervenuta condanna irrevocabile.
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