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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51391/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare in località protetta ai sensi dell'art.16-nonies d.l. n.8/1991 (convertito) nonostante fosse collaboratore di giustizia ammesso in precedenza a misura alternativa. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando: la fuoriuscita dal programma di protezione di familiari stretti, una denuncia per tentata rapina del 9/11/2021 emersa durante la misura alternativa e la valutazione di prognosi negativa del reinserimento sociale, nonché la natura violenta/reativa dei fatti per i quali pendono procedimenti. Cavaliere ha censurato che il Tribunale ha fatto affidamento su indagini non definitive (violando la presunzione di innocenza) e non ha considerato adeguatamente i pareri favorevoli della DDA e della Procura Nazionale Antimafia né gli elementi positivi del percorso collaborativo e di trattamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha stabilito che il Tribunale, nella motivazione, si è limitato a richiamare la mera conclusione delle indagini per la tentata rapina senza acquisire gli atti relativi (ai sensi dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e senza compiere una valutazione globale che ponderi l'episodio contestato rispetto al percorso collaborativo e rieducativo del ricorrente. Ne consegue l'obbligo per il Tribunale di acquisire gli atti e valutare, in modo complessivo, se la condotta contestata incida o meno sui presupposti per concedere la misura alternativa.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 8 del 1991, art. 16-nonies

    art. 16-nonies d.l. n. 8/1991

    Disciplina la detenzione domiciliare in località protetta per soggetti sottoposti a programmi di protezione (collaboratori di giustizia); norma rilevante per la concessione o il diniego della misura alternativa.

  • legge n. 82 del 1991 (conversione)

    legge n. 82/1991 (convertendo d.l. n. 8/1991)

    Atto di conversione che consolida la disciplina del d.l. n. 8/1991; richiamata in relazione alla stessa materia.

  • legge n. 203 del 1991, art. 7

    Riferimento all'aggravante applicata alla condanna originaria del ricorrente per reati connessi alla criminalità organizzata.

  • codice di procedura penale, art. 415-bis

    Prevede la comunicazione al giudice dell'esistenza di indagini per fatto che incide su misure alternative; la Corte richiede l'acquisizione degli atti relativi all'episodio contestato con l'avviso ex art. 415-bis per valutare l'incidenza delle indagini non definitive sul mantenimento o concessione della misura.

  • Costituzione, art. 27 comma 2

    Principio della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva; richiamato per sostenere che indagini non sfociate in condanna non dovrebbero automaticamente precludere benefici penitenziari.

  • codice di procedura penale, art. 115-bis

    Norma richiamata in relazione ai principi sovranazionali sulla presunzione di innocenza; utilizzata per sottolineare i limiti nell'attribuire rilievo decisivo a notizie di reato non definite.

Massime di principio

  • Nel valutare richieste di misure alternative per collaboratori di giustizia il giudice deve operare una valutazione complessiva del percorso di collaborazione e del trattamento, non limitandosi al singolo episodio contestato salvo che questo abbia gravità intrinseca tale da renderlo decisivo.
  • Notizie di reato e indagini non definitive non possono automaticamente precludere benefici penitenziari; il giudice deve acquisire gli atti (anche tramite avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e motivare come tali elementi incidano sulla prognosi di rieducazione.
  • I pareri positivi della DDA o della Procura Nazionale Antimafia e gli altri elementi che attestano il percorso di risocializzazione devono essere considerati e pesati nella decisione.
  • La fuoriuscita di familiari dal programma di protezione o altri elementi personali sono fattori rilevabili ma non necessariamente decisivi: occorre valutazione contestuale e motivata della loro incidenza sul rischio e sulla volontà del collaboratore di mantenere il percorso rieducativo.
  • Il principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost. e discipline processuali) impone che, salvo casi di particolare gravità, non si dia pieno valore impeditivo a fatti per i quali non è intervenuta condanna irrevocabile.

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