Cassazione Penale, Sentenza n. 17040/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del 15/10/2021 che aveva rigettato l'opposizione del difensore avverso la dichiarazione di inammissibilità di una istanza di riabilitazione. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità del provvedimento per mancata notifica dell'avviso di fissazione udienza; 2) vizio di motivazione per apparente illogicità e per essersi il Tribunale limitato a riprodurre ragioni già annullate dalla Corte di Cassazione; 3) errata applicazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., con la contestazione della valutazione che il Fazzari non avrebbe adempiuto obbligazioni civili e spese di giustizia, nonché la contestazione della mancanza di considerazione della sua presunta indigenza e della condotta non pregudizievole successiva al 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, constatando la regolare notificazione dell'avviso di fissazione udienza tramite PEC al difensore e domiciliatario. Quanto ai secondi motivi, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione: il Tribunale aveva fatto riferimento a una informativa (CC Prima Porta 13.12.2020) che descriveva il soggetto come "irrintracciabile e pericoloso", ma non aveva illustrato gli elementi oggettivi desunti dall'informativa né aveva indicato se fossero state presentate allegazioni difensive sull'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili o di pagare le spese. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'invito a svolgere il nuovo giudizio senza i vizi riscontrati.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 179 per il principio per cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione udienza può comportare nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento; nel caso concreto la Corte ha però ritenuto valida la notificazione effettuata via PEC al difensore.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 178 per il regime delle nullità e la necessità della regolare comunicazione dell'avviso di udienza; la Corte ha applicato il principio ma ha escluso il vizio dato l'avviso notificato al difensore.
art. 445 cod. proc. pen.
Rilevante rispetto ai criteri di valutazione per la riabilitazione (obblighi derivanti da condanne, comportamento successivo, possibilità di adempiere). La Corte ha censurato l'applicazione compiuta dal Tribunale perché mancava una valutazione concreta e motivata circa l'impossibilità di adempiere e circa la condotta del ricorrente negli ultimi anni.
Giurisprudenza citata (Sez.1, n.26791 del 18/06/2009)
Principio di legittimità secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta; la Corte ha confermato il principio ma ha verificato che nel caso concreto l'avviso era stato notificato via PEC al difensore.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di fissazione udienza è essenziale: l'omessa comunicazione può determinare nullità assoluta, ma la notificazione tramite PEC al difensore o domiciliatario, se regolarmente eseguita, è efficace.
- I provvedimenti che rifiutano la riabilitazione devono contenere una motivazione completa e specifica: quando il giudice si richiama a informativa di polizia o a elementi di pericolosità, deve esporre gli elementi oggettivi desunti da tali atti, in modo che siano valutabili e contestabili dalla difesa.
- Nel valutare l'ammissibilità della riabilitazione (anche in relazione all'art. 445 c.p.p.), il giudice deve considerare e motivare espressamente sia la situazione patrimoniale e l'effettiva possibilità di adempiere a obblighi civili e spese processuali, sia la condotta successiva del condannato; non è sufficiente l'affermazione astratta della mancata ottemperanza o della pericolosità.
- Se il difensore allega l'indigenza o l'impossibilità di pagare le somme dovute, il Tribunale deve valutare tali allegazioni e, se necessario, acquisire elementi probatori o indicare perché le ritiene infondate.
- L'annullamento con rinvio da parte della Cassazione non decide il merito della riabilitazione, ma impone al giudice di merito di riesaminare la questione correggendo i vizi di motivazione e procedurali evidenziati; pertanto, in situazioni analoghe è utile chiedere l'acquisizione completa delle informative e produrre elementi che dimostrino la condotta post-condanna e la capacità economica.
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