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Sentenza

Sentenza n. 2986/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 3/10/2025 di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 3 ottobre 2025 per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della competente Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando l'inerzia rispetto alla richiesta di ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha comunicato di avere convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto, e il ricorrente ne ha preso atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di visto, facendo venire meno l'interesse alla decisione sull'inerzia denunciata. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato. Il giudice ha ritenuto ragionevole il termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva dell'interesse azionato, convocando l'interessato per il compimento dell'attività richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, le spese possono essere compensate quando il termine impiegato dall'amministrazione per riscontrare la richiesta sia ritenuto ragionevole; resta salva la possibilità di rimborsare al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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