Sentenza n. 609/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto prot.P-LI/L/N/2020/-OMISSIS-, notificato in data 24/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 28/07/2021 dal lavoratore -OMISSIS- ed il datore di lavoro -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno che ha dichiarato la nullità del contratto di soggiorno stipulato nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva beneficiato di una domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e aveva sottoscritto il contratto di soggiorno. Successivamente era emerso che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro era contraffatto, sicché lo Sportello Unico per l'immigrazione aveva dichiarato nullo il contratto di soggiorno. In via preliminare il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui conosciuta, chiedendo la rimessione in termini per superare la possibile tardività del ricorso. Nel merito ha sostenuto che l'art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 riguarderebbe esclusivamente le false dichiarazioni sull'esistenza, effettività e durata del rapporto di lavoro e non anche quelle relative all'idoneità alloggiativa, ritenuta elemento estraneo alla domanda di emersione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario decidere autonomamente la questione della tempestività, poiché l'impugnazione era manifestamente infondata nel merito. La sistemazione alloggiativa del lavoratore non è estranea alla domanda di emersione: nel modulo presentato dal datore di lavoro era previsto l'impegno a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi stabiliti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'idoneità abitativa costituisce quindi un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza. La falsa attestazione di tale requisito, realizzata mediante documenti contraffatti, integra la fattispecie dell'istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, con conseguente nullità del contratto di soggiorno e revoca del permesso eventualmente rilasciato. Il decreto prefettizio è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e, nel caso esaminato, comprende anche l'impegno relativo alla sistemazione alloggiativa del lavoratore.
art. 103, comma 18, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
istanza contenente dati non rispondenti al vero
La falsità dei dati concernenti l'idoneità abitativa dell'alloggio, quale elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione, determina la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, l'impegno del datore di lavoro a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge costituisce un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza.
- La falsa attestazione dell'idoneità abitativa dell'alloggio, anche mediante produzione di documentazione contraffatta, integra la fattispecie dell'istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020.
- La falsità dei dati rilevanti per la domanda di emersione comporta, ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato.
- Quando l'impugnazione è manifestamente infondata nel merito, il giudice può superare la questione della tempestività del ricorso senza procedere alla sua autonoma definizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →