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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto prot.P-LI/L/N/2020/-OMISSIS-, notificato in data 24/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 28/07/2021 dal lavoratore -OMISSIS- ed il datore di lavoro -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno che ha dichiarato la nullità del contratto di soggiorno stipulato nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva beneficiato di una domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e aveva sottoscritto il contratto di soggiorno. Successivamente era emerso che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro era contraffatto, sicché lo Sportello Unico per l'immigrazione aveva dichiarato nullo il contratto di soggiorno. In via preliminare il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui conosciuta, chiedendo la rimessione in termini per superare la possibile tardività del ricorso. Nel merito ha sostenuto che l'art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 riguarderebbe esclusivamente le false dichiarazioni sull'esistenza, effettività e durata del rapporto di lavoro e non anche quelle relative all'idoneità alloggiativa, ritenuta elemento estraneo alla domanda di emersione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario decidere autonomamente la questione della tempestività, poiché l'impugnazione era manifestamente infondata nel merito. La sistemazione alloggiativa del lavoratore non è estranea alla domanda di emersione: nel modulo presentato dal datore di lavoro era previsto l'impegno a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi stabiliti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'idoneità abitativa costituisce quindi un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza. La falsa attestazione di tale requisito, realizzata mediante documenti contraffatti, integra la fattispecie dell'istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, con conseguente nullità del contratto di soggiorno e revoca del permesso eventualmente rilasciato. Il decreto prefettizio è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e, nel caso esaminato, comprende anche l'impegno relativo alla sistemazione alloggiativa del lavoratore.

  • art. 103, comma 18, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    istanza contenente dati non rispondenti al vero

    La falsità dei dati concernenti l'idoneità abitativa dell'alloggio, quale elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione, determina la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, l'impegno del datore di lavoro a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge costituisce un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza.
  • La falsa attestazione dell'idoneità abitativa dell'alloggio, anche mediante produzione di documentazione contraffatta, integra la fattispecie dell'istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020.
  • La falsità dei dati rilevanti per la domanda di emersione comporta, ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato.
  • Quando l'impugnazione è manifestamente infondata nel merito, il giudice può superare la questione della tempestività del ricorso senza procedere alla sua autonoma definizione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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