Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6159/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) del decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante una complessiva e generale rettifica della graduatoria definitiva della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui riconosce l'erroneo punteggio in luogo di quello effettivamente spettante in relazione ai titoli dichiarati; b) dei decreti dirigenziali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024 e prot. n. 2206 del 19.08.2024, recanti approvazione della graduatoria de qua; c) della nota dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato l'erroneo punteggio in luogo di quello effettivamente spettante; d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione dei titoli e graduatorie della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, inclusa la rettifica generale della graduatoria del 18 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la valutazione dei titoli culturali dichiarati nella procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici. Ha sostenuto che due master di primo livello, dichiarati nella voce A.7, avrebbero dovuto essere ricondotti alla voce A.6 della tabella dei titoli, relativa ai titoli inerenti allo specifico profilo professionale del dirigente scolastico, con attribuzione di ulteriori tre punti. In subordine, ha dedotto il diritto all'attribuzione di almeno 1,5 punti per uno dei master nella voce A.7. Ha inoltre lamentato l'omessa motivazione sulla mancata attribuzione del punteggio, la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento. Ha sostenuto che la rettifica generale della graduatoria del 18 dicembre 2025 avesse natura innovativa e riaperto l'istruttoria, rendendo nuovamente contestabile anche la propria valutazione dei titoli. Il Ministero ha eccepito la tardività o inammissibilità delle censure relative alla graduatoria originaria, osservando che la rettifica non aveva modificato il punteggio individuale della ricorrente, ma soltanto la sua posizione relativa per effetto della rivalutazione di altri candidati. Nel merito, ha difeso la distinzione tra titoli dirigenziali della voce A.6 e titoli didattico-pedagogici della voce A.7, nonché il limite di un solo titolo valutabile in quest'ultima voce.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque infondato. In rito, ha affermato che la graduatoria concorsuale è un atto plurimo e scindibile, con effetti distinti per ciascun candidato. Le modifiche successive alla graduatoria impongono un nuovo onere di impugnazione soltanto quando abbiano natura sostitutiva e innovativa, derivando da una rinnovata istruttoria o da una diversa ponderazione della posizione del candidato. Quando, invece, la rettifica non modifica il punteggio individuale del ricorrente, quest'ultimo può contestare soltanto i punteggi attribuiti ai candidati che, per effetto della rettifica, lo abbiano preceduto determinandone lo slittamento; sono inammissibili le censure relative ai propri titoli già valutati nella graduatoria originaria. Nel caso concreto, il punteggio individuale della ricorrente era rimasto invariato e la rettifica aveva inciso soltanto sulla collocazione relativa, sicché le contestazioni concernenti i suoi titoli erano tardive o comunque inammissibili. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondate le censure. La candidata aveva dichiarato i master nella voce A.7 e il contenuto testuale delle dichiarazioni non forniva elementi idonei a ricondurli alla voce A.6. La Commissione non poteva reinterpretare o correggere la manifestazione di volontà della candidata sulla base di documentazione non allegata alla domanda, né il soccorso istruttorio poteva essere utilizzato per sanare un errore di compilazione quando le indicazioni rese erano chiare e univoche. Il master relativo all'applicazione dei nuovi linguaggi nella didattica era riconducibile, per il suo oggetto, all'ambito dell'insegnamento e della formazione didattica, non allo specifico profilo dirigenziale. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata attribuzione del punteggio A.7: la tabella consentiva la valutazione di un solo titolo in tale voce e dagli atti risultava già incluso il relativo punteggio di 1,5 punti. Il Collegio ha altresì rilevato che non spettavano i due punti della voce A.1, poiché la candidata aveva dichiarato soltanto la laurea utilizzata come titolo di ammissione e non un'ulteriore laurea. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    con sentenza in forma semplificata

    Consente, sentite le parti, la definizione della controversia con sentenza semplificata quando risultano completi il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Disciplina il corso intensivo cui era stata ammessa la ricorrente nell'ambito della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici.

  • art. 9 d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    Rileva per la disciplina della valutazione dei titoli nella procedura riservata.

  • Tabella A allegata al d.m. 3 agosto 2017, n. 138

    Stabilisce le voci e i limiti di valutazione dei titoli culturali, distinguendo tra titoli inerenti allo specifico profilo del dirigente scolastico, titoli in ambito didattico-pedagogico e ulteriori titoli di laurea.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Sono richiamati in relazione all'autocertificazione dei titoli dichiarati dalla candidata, senza incidere sull'esito della controversia.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento alla rettifica della graduatoria e all'autotutela, ma il TAR ha escluso che la rettifica avesse riaperto la possibilità di contestare la valutazione individuale rimasta invariata.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità, buon andamento e motivazione, ma le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • La graduatoria concorsuale è un atto amministrativo plurimo e scindibile: i suoi effetti si producono distintamente nei confronti dei singoli candidati e l'impugnazione deve riguardare la specifica determinazione lesiva della posizione individuale.
  • Una modifica successiva della graduatoria impone un nuovo onere di impugnazione soltanto quando abbia natura sostitutiva e innovativa, perché fondata su una rinnovata istruttoria o su una diversa ponderazione delle posizioni concorsuali. Una rettifica meramente confermativa o materiale non riapre i termini per contestare la valutazione individuale originaria rimasta invariata.
  • Quando una rettifica non modifica il punteggio del ricorrente ma ne peggiora la posizione per effetto dell'attribuzione di punteggi ad altri candidati, il ricorrente può contestare soltanto le valutazioni dei candidati sopravvenuti o rivalutati che abbiano determinato lo scivolamento in graduatoria; sono inammissibili le censure relative ai propri titoli già valutati nella graduatoria originaria.
  • Nelle procedure selettive, l'amministrazione non può reinterpretare o correggere la dichiarazione del candidato per ricondurre un titolo a una diversa voce della tabella quando il contenuto della domanda sia chiaro e univoco e la diversa qualificazione richieda l'integrazione di elementi non indicati nella domanda.
  • Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare un errore sostanziale di compilazione o per sostituire la manifestazione di volontà del candidato quando le informazioni rese nella domanda siano chiare e non presentino una mera omissione o irregolarità formale.
  • Il punteggio previsto per un'ulteriore laurea non può essere attribuito quando il candidato abbia dichiarato soltanto il titolo di laurea utilizzato per l'ammissione alla procedura, non trattandosi di un titolo aggiuntivo valutabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.