Sentenza n. 1208/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; e per l'annullamento per quanto occorrer possa dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - nota del comune di pietrasanta – ufficio demanio marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – suap 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza della concessione demaniale marittima, nonché avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla scadenza e al differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, fino agli atti del 2024 e del 2025 concernenti il differimento al 30 settembre 2027 e l'avvio della procedura di gara per l'affidamento delle aree. La ricorrente ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza derivanti dal diritto dell'Unione, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3 della legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha chiesto, anche mediante rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza nessuna parte è comparsa; la società ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell'interesse alla decisione e il Comune aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio ha quindi ritenuto cessato l'interesse alla pronuncia senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione, alle questioni di costituzionalità e alle domande di rilascio di nuovi titoli concessori. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
condanna ... a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori
La disposizione è stata richiamata nelle domande formulate dalla ricorrente, ma non è stata applicata dal TAR, che ha definito il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022
La norma è stata oggetto delle censure della ricorrente, ma il giudice non ne ha esaminato la compatibilità né l'interpretazione.
art. 1, lett. a), n. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027
La modifica normativa è stata richiamata nei motivi aggiunti, senza esame nel merito a causa dell'improcedibilità.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
disapplicazione della normativa nazionale incompatibile
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il TAR non ha disposto alcuna disapplicazione.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
disapplicazione della normativa nazionale incompatibile
La disposizione è stata invocata in relazione alla tutela della proprietà, senza essere esaminata nel merito.
direttiva 2006/123/CE
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
La direttiva è stata indicata dalla ricorrente tra le fonti non applicabili al rapporto concessorio, ma la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, e la parte resistente prende atto, che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle questioni di merito, comprese quelle interpretative o di compatibilità costituzionale ed europea, nonché delle domande consequenziali di condanna, se non residua un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, le spese di giudizio possono essere compensate.
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