Cassazione Civile, Ordinanza n. 03832/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha verificato in via pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso e ha accertato il difetto di procura speciale valida per il giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di impugnazione, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva intimato precetto di pagamento per un credito fondato su contratto di mutuo fondiario. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.; il tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando inefficace il precetto ed estinto il credito per prescrizione, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando l'opposizione. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, emergeva che il ricorso era assistito da una procura alle liti riferita al precedente giudizio di opposizione a precetto, recante data anteriore alla sentenza impugnata e priva di specifico riferimento al giudizio di cassazione; inoltre, dagli atti non risultava depositata la procura speciale dichiarata nell'intestazione del ricorso. Il ricorso non conteneva dunque una valida procura speciale per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
indica il rimedio esperito dal debitore come opposizione all'esecuzione, ma la questione decisa in Cassazione è stata processuale e non di merito
art. 365 c.p.c.
richiede la procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 366 c.p.c.
la procura speciale deve esistere prima della proposizione del ricorso, non può essere successiva
art. 182 c.p.c.
la sua sanatoria/rinnovazione non è compatibile con la disciplina della procura nel giudizio di cassazione
art. 83 c.p.c.
dopo la riforma, la specialità della procura può risultare dalla collocazione topografica, ma nel caso concreto mancava comunque la riferibilità al giudizio di legittimità
art. 1367 c.c.
richiamato insieme all'art. 159 c.p.c. per il principio di conservazione nell'interpretazione della procura nei casi dubbi
art. 159 c.p.c.
usato per valorizzare il principio di conservazione dell'atto nei casi dubbi, purché la procura sia riferibile al giudizio di cassazione
art. 375 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la declaratoria di inammissibilità integra il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale e deve risultare riferibile specificamente al giudizio di legittimità; una procura conferita per il precedente grado di merito non è sufficiente se non emerge in modo inequivoco la sua destinazione alla cassazione.
- La specialità della procura può essere integrata dalla collocazione topografica della firma autenticata su foglio separato materialmente congiunto all'atto, ma solo se dalla procura non risulti in modo assolutamente evidente la sua estraneità al giudizio di cassazione.
- La mancanza della valida procura speciale è un vizio pregiudiziale e assorbente che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi.
- La carenza della procura speciale per cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., poiché la procura deve preesistere alla proposizione del ricorso quale requisito di ammissibilità.
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