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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a una centrale geotermica censita in categoria D/1. In sede di DOCFA del 21 dicembre 2011 la rendita era stata elevata da euro 38.080,00 a euro 261.860,00. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto in parte l'appello dell'Ufficio e, in sintesi, aveva ritenuto non rilevanti ai fini catastali i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, assimilandoli alle miniere, mentre aveva ritenuto computabili vapordotti, alternatori e trasformatori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, dell'art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 e dell'art. 1, comma 244, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, sostenendo che i pozzi geotermici non potevano essere esclusi dalla stima perché costituivano componenti strutturali, dotate di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. Le società contribuente e beneficiaria hanno resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato i carriponte, mai controversi; violazione dell'art. 10 l. n. 843/1942 per avere incluso i vapordotti; violazione della medesima norma per avere incluso alternatori e trasformatori, ritenuti non stabilmente infissi; nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. per il rigetto della censura sui costi e sul deprezzamento, nonostante il richiamo a una perizia di parte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale delle società. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuova valutazione dei fatti alla luce dei principi richiamati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In punto di diritto, la Corte ha ribadito che, nelle centrali geotermiche relative a fattispecie anteriori alla riforma del 2015, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori vanno considerati ai fini della rendita catastale perché componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione di produzione energetica, e non possono essere esclusi richiamando la disciplina delle miniere. Ha inoltre dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo del ricorso incidentale per difetto di interesse e per impropria richiesta di riesame del merito, e ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo incidentale sulla non rilevanza catastale di vapordotti, alternatori e trasformatori.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    Rileva per includere nella nozione catastale le costruzioni stabili e, nel caso della centrale geotermica, le componenti strutturalmente connesse e infisse che ne caratterizzano la funzione

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato per la disciplina della stima catastale, in coordinamento con i criteri di individuazione delle componenti immobiliari rilevanti

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in l. 31 maggio 2005, n. 88

    Per le centrali elettriche, include nella rendita gli impianti e i macchinari strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale, anche se amovibili, quando essenziali alla destinazione produttiva

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato come conferma del criterio di inclusione degli impianti funzionali al processo produttivo, ma la Corte precisa che non si applica ratione temporis alla fattispecie

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per le censure di nullità della sentenza per violazione processuale

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non essendo la statuizione sui carriponte oggetto di concreta soccombenza

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; il giudice di merito può disattendere la perizia di parte senza confutarla analiticamente se decide sulla base di elementi incompatibili

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in cassazione richiede una concreta soccombenza sostanziale e un'utilità derivante dall'eventuale accoglimento del motivo

  • art. 1, comma 1, lett. a, l. 31 agosto 2022, n. 130

    Indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale, se dovuto

Massime di principio

  • Nelle centrali geotermiche anteriori alla riforma del 2015, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori concorrono alla rendita catastale quando sono strutturalmente e funzionalmente indispensabili al ciclo produttivo dell'energia, perché integrano componenti non separabili senza alterare la destinazione del bene complesso.
  • Ai fini catastali, non è corretto assimilare i pozzi di una centrale geotermica ai pozzi minerari: ciò che rileva è la loro funzione nell'unità immobiliare e nella produzione energetica, non la loro mera collocazione fisica o il richiamo alla disciplina delle miniere.
  • La perizia di parte ha valore di semplice allegazione difensiva tecnica e non vincola il giudice di merito, il quale può discostarsene senza confutarla analiticamente quando fondi la decisione su elementi incompatibili con essa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo entro i limiti del vizio di motivazione o quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Per proporre una censura in cassazione è necessario un concreto interesse ad agire: una statuizione non impugnata o non pregiudizievole per la parte non può essere contestata utilmente.

Come è indicizzato

MaterieCatastaliContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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