Cassazione Penale, Sentenza n. 7646/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per furto aggravato di acqua pubblica (pena: 9 mesi e €300). Quattro motivi: 1) illegittima revoca dell'audizione del teste della pubblica accusa Ciotoli Vittorio e mancata assunzione di prova decisiva; 2) travisamento della prova e carenza di collegamento probatorio tra il fatto e l'imputato (mancata identificazione formale, ubicazione dell'immobile, utenza cessata); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); 4) omissione nella valutazione delle pene sostitutive ex art.53 l.689/1981 e mancata motivazione sulla non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi tre motivi (1: corretta revoca del teste perché non risultava nella lista della difesa; 2: doglianze generiche non contrastano la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto l'immobile in uso al ricorrente e l'allaccio abusivo riconducibile a lui; 3: corretta esclusione della tenuità per carattere non occasionale e danno non trascurabile). Il quarto motivo è invece accolto in parte: la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive della pena detentiva e alla motivazione sulla non menzione, con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Il provvedimento impugnato resta confermato nella parte relativa alla condanna sostanziale.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita alle prove "nuove" e sopravvenute rispetto al primo grado; non applicabile se la prova non è nuova o sopravvenuta. La Corte ha ritenuto che la norma non potesse essere invocata dal ricorrente nella fattispecie.
art. 507 cod. proc. pen.
La richiesta della parte di assumere prova già rinunciata da un'altra parte vale, se il teste non è nella propria lista, come semplice sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice; la parte non può pretendere automaticamente l'audizione se non aveva indicato il teste nella propria lista.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva e congiunta degli elementi della fattispecie concreta, non applicabile se la condotta è non occasionale o il danno non è trascurabile.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione del grado di offensività e della colpevolezza in relazione alla tenuità; va considerato congiuntamente all'art. 131-bis nella valutazione della non punibilità.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 53, legge 24/11/1981 n. 689
Disciplina le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che la conversione alla sanzione sostitutiva sia compatibile con la sospensione condizionale della pena e che la valutazione sull'applicabilità delle sostitutive sia di merito e vada riesaminata dalla Corte d'appello.
art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto d.lgs. 150/2022)
art. 61-bis legge 24/11/1981 n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Il divieto di applicare le pene sostitutive quando è concessa la sospensione condizionale (introdotto dal d.lgs. 150/2022) non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma. Pertanto si applica la norma più favorevole all'imputato in base al principio di retroattività favorevole.
art. 2 cod. pen.
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio di successione delle leggi penali nel tempo: va applicata la norma più favorevole all'imputato; rilevante per escludere l'applicazione retroattiva del divieto introdotto dall'ultimo d.lgs.
Massime di principio
- La rinuncia all'esame di un teste da parte della pubblica accusa non obbliga il giudice ad ammettere automaticamente la testimonianza richiesta dalla difesa; se il teste non è stato inserito nella lista della difesa, la richiesta vale come sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice (art.507 c.p.p.).
- L'art.603 c.p.p., comma 2, riguarda prove nuove o sopravvenute rispetto al primo grado: non può essere invocato per ottenere l'ammissione di una prova già disponibile ma non assunta in primo grado.
- La mancanza di identificazione formale al momento del sopralluogo non esclude automaticamente il valore probatorio degli elementi che collegano l'imputato al fatto, se ci sono elementi univoci che attestano l'uso dell'immobile e l'allaccio abusivo riconducibile all'utenza dell'imputato.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede un giudizio globale sulle modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno: non si applica quando la condotta è non occasionale o il danno è significativo.
- Le pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere compatibili con la sospensione condizionale della pena; inoltre, in presenza di successione di norme penali nel tempo, si applica la norma più favorevole all'imputato, per cui divieti introdotti successivamente non si applicano a fatti anteriori salvo diversa disciplina.
- Quando la Corte di Cassazione annulla limitatamente per motivi di diritto che richiedono valutazioni di fatto (es. applicabilità di pene sostitutive), è obbligatorio il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame e per integrare la motivazione su benefici richiesti (es. non menzione).
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