Cassazione Civile, Ordinanza n. 19709/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva versato nell'anno d'imposta 2011 somme a titolo di IRES in eccesso rispetto al saldo dovuto. Per recuperare il credito, nel 2016 presentava una dichiarazione integrativa a favore riferita al modello UNICO SC 2012 e, poco dopo, un'istanza di rimborso all'ufficio competente. L'Amministrazione rigettava la domanda ritenendo che il credito emerso dalla dichiarazione integrativa potesse essere utilizzato solo in compensazione e non chiesto a rimborso. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, mentre la CTR Lombardia accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che la compensazione non è l'unica modalità di utilizzo del credito e che la dichiarazione integrativa, insieme alla successiva istanza, era tempestiva. La difesa erariale insisteva sulla correttezza del diniego e, nel controricorso, formulava anche osservazioni sulla competenza e su una disciplina di agevolazione fiscale che la Corte reputa estranea alla decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondata la censura sul punto decisivo: il credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore non è recuperabile soltanto mediante compensazione, ma può anche essere fatto valere mediante istanza di rimborso, trattandosi di rimedi concorrenti e non alternativi. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, sia la dichiarazione integrativa sia l'istanza di rimborso erano state presentate entro il termine di quarantotto mesi dai versamenti effettuati. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché formulata tardivamente con memoria e non con controricorso, oltre che non ravvisandosi i presupposti della mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa a favore consente l'emenda della dichiarazione originaria; il credito che ne emerge non è recuperabile solo in compensazione, ma può anche essere fatto valere con istanza di rimborso, secondo una lettura non alternativa dei rimedi.
art. 38 d.P.R. 602/1973
L'istanza di rimborso è il rimedio tipico nel diverso ambito della riscossione; nel caso di credito già evidenziato in dichiarazione, la dichiarazione stessa può valere come istanza di rimborso e la successiva domanda è un mero sollecito o reiterazione.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato come termine di decadenza per l'accertamento, cui la disciplina delle dichiarazioni integrative è stata collegata dalla CTR nella versione modificata della norma.
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
Decorso il termine di decadenza, per la tutela del credito opera l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'azione dinanzi al giudice tributario.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La causa è stata decisa nel merito dalla Corte perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente e, comunque, non sono stati ravvisati i presupposti per applicarla d'ufficio.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione nella quale il contribuente evidenzi un credito d'imposta può già integrare una domanda di rimborso, senza bisogno di ulteriori adempimenti formali, purché l'Amministrazione sia posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
- La dichiarazione integrativa a favore e l'istanza di rimborso operano su piani diversi del rapporto d'imposta e costituiscono rimedi concorrenti, non alternative esclusive: il contribuente può scegliere se agire nell'ambito dell'accertamento fiscale o in quello della riscossione.
- Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore non è necessariamente destinato alla sola compensazione, ma può essere richiesto a rimborso ove ne ricorrano i presupposti e i termini.
- Quando il credito è tempestivamente evidenziato e l'istanza è proposta entro il termine di legge, non può parlarsi di rimessione in termini elusiva della decadenza prevista per il rimborso.
- Se la controversia può essere decisa sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere proposta tempestivamente nelle forme processuali corrette; in mancanza, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19604/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19605/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19608/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19610/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →