Cassazione Penale, Sentenza n. 21986/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 5 anni: i difensori contestavano l'insufficiente motivazione circa l'attualità della pericolosità, rilevando l'assenza di reati recenti inequivocabili nella sentenza di condanna e richiamando il periodo di libertà (gennaio 2020 - maggio 2022) successivo all'annullamento di una misura cautelare, durante il quale non sarebbero emersi comportamenti antisociali. Inoltre si deduceva la mancata valutazione dei comportamenti successivi alla precedente misura e l'assenza di motivazione circa il rigetto o la riduzione della cauzione, nonostante le difficoltà economiche connesse alla misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (qualificazione di "appartenente ad associazione mafiosa") costituisse fondamento legittimo per la misura di prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011; che le condotte rilevanti proseguivano fino al 2019 e non si esaurivano nel 2006; e che la Corte d'appello aveva adeguatamente considerato altri elementi sintomatici della "affectio societatis" e aveva valutato irrilevante il comportamento corretto nel periodo successivo all'annullamento della misura cautelare. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge) e ha ritenuto che l'eccezione sulla cauzione fosse formulata in modo troppo generico per imporre un onere motivazionale aggiuntivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La condanna per appartenenza ad associazione mafiosa è considerata elemento legittimante l'applicazione di misure di prevenzione basate sulla qualifica di "appartenente ad associazione mafiosa"
art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 159/2011
Consente l'applicazione della misura di prevenzione quando sussistono elementi, come la condanna per mafia, che indicano la pericolosità sociale dell'interessato
art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sulla motivazione
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato)
Norma storica richiamata per i principi sul procedimento di prevenzione, ora ricompresa nella disciplina del d.lgs. 159/2011
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (richiamo)
Richiama il quadro normativo storico sulle misure di prevenzione e sui limiti di impugnazione
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Normalmente consente il vizio per illogicità manifesta della motivazione, ma nel contesto delle misure di prevenzione la Cassazione ha chiarito i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione
art. 274, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al ripristino della misura cautelare e alla valutazione delle esigenze cautelari che hanno rilevanza anche nel procedimento di prevenzione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile e l'applicazione di ammende alla parte privata in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Principio di giurisprudenza secondo cui non è proponibile in Cassazione la deduzione di mera sottovalutazione di argomenti difensivi se tali argomenti sono stati considerati dal giudice o risultano assorbiti dalle argomentazioni della decisione; ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: la Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito o la valutazione probatoria, ma verifica il rispetto delle norme e dei limiti di motivazione previsti dalla legge
- Una condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) costituisce un fondamento rilevante per l'applicazione di misure di prevenzione basate sulla pericolosità sociale
- Per provare l'attualità della pericolosità il giudice può fare riferimento a condotte protratte nel tempo e a elementi successivi alla sentenza di condanna; l'assenza di reati molto recenti non esclude necessariamente la sussistenza di esigenze di prevenzione se risultano altri elementi circostanziali
- La carenza motivazionale è sindacabile in Cassazione nei limiti in cui si tratti di vera mancanza o apparente motivazione; deduzioni generiche o la semplice discordanza valutativa tra giudici di merito non sono automaticamente idonee all'annullamento
- Eccezioni generiche (es. sulla cauzione o sulle difficoltà economiche) prive di specificazione fattuale non impongono un onere motivazionale aggiuntivo al giudice d'appello e possono essere ritenute inammissibili
- La parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende
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