Cassazione Penale, Sentenza n. 9354/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero. La ricorrente deduce violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza: nonostante l'accusa riguardasse un solo rifiuto (EER 20.01.08) sarebbe stato sequestrato un "gemello digitale" comprensivo dell'intera organizzazione aziendale e del know‑how del gruppo, con modalità esplorative (estrapolazione dei dati rimessa a successiva individuazione di chiavi di ricerca) e senza immediata selezione del materiale pertinente; inoltre si lamenta la disparità tra la fattispecie contestata dal PM (violazione di prescrizioni autorizzative riconducibili al D.Lgs. 29/4/2010, n.75) e la descrizione del fatto data dall'ordinanza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato i criteri di proporzionalità e adeguatezza: il decreto di perquisizione e sequestro indicava finalità probatorie precise e il nesso di pertinenzialità tra gli oggetti da acquisire e il reato ipotizzato; il Pubblico Ministero aveva disposto misure compatibili (formazione di copia forense, misure di sicurezza ai sensi dell'art. 247, comma 1‑bis c.p.p., e criteri per limitare l'apprensione ai soli dati pertinenti). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la copia integrale è lecita come mezzo per l'estrazione dei dati ma non legittima il trattenimento indefinito della totalità delle informazioni; la durata del vincolo deve essere proporzionata alla quantità e complessità del materiale sequestrato. Considerata la mole dei dati acquisiti e le cautele disposte, l'ordinanza di conferma è stata ritenuta priva di vizi e il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Fumus del reato confermato dal Tribunale del riesame; tema non rilevante per il motivo di cassazione ma indicativo dell'ipotesi di reato perseguita (illecita gestione/rilascio di rifiuti).
art. 253 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine ai limiti e alle garanzie del sequestro: la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame non violi i requisiti di adeguatezza e proporzionalità imposti da tale norma.
art. 247, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiamato come base per le misure di sicurezza da adottare nella conservazione dei dati originali e per impedire alterazioni; la Corte ha rilevato che il decreto prevedeva l'adozione di tali misure.
D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75
Normativa tecnica/autorimessa richiamata nella controversia circa i limiti per la selezione del rifiuto; la discrepanza tra l'interpretazione del PM e quella del Tribunale non ha comunque inciso sulla legittimità del sequestro nella valutazione della Corte.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023 (Casale)
Conferma che la conservazione di copie forensi è finalizzata all'analisi successiva dei dati e che il vincolo deve protrarsi solo per il tempo necessario alle operazioni tecniche, in rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020 (Aleotti)
Stabilisce che la copia integrale è strumento che permette la restituzione del dispositivo ma non legittima il trattenimento indefinito delle informazioni non pertinenti; il PM deve organizzare la selezione nel tempo più breve possibile e restituire la copia quando opportuno.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020 (Pessotto)
Afferma l'illegittimità del sequestro che produca l'apprensione indiscriminata di una massa di dati senza previa selezione o senza indicazione dei criteri di selezione, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi informatici è legittimo se il decreto indica finalità probatorie precise e il nesso di pertinenzialità tra il materiale da acquisire e il reato contestato.
- La formazione di copia forense integrale è ammessa come strumento per consentire l'estrazione dei dati rilevanti, ma non autorizza il trattenimento indefinito o l'accesso indiscriminato a informazioni non pertinenti.
- Devono essere adottate misure di sicurezza (es. art. 247 c.p.p.) e un'adeguata organizzazione per selezionare i dati nel minor tempo possibile; in mancanza di chiavi di ricerca esplicite, è comunque necessario che il perimetro e i criteri di selezione risultino chiari e motivati.
- La quantità e la complessità del materiale sequestrato possono giustificare tempi di verifica più lunghi, ma tali tempi devono essere proporzionati e documentati rispetto alla mole di dati.
- Se il materiale riguarda terzi o vaste quantità di informazioni estranee al reato, occorre maggiore cautela e procedere con selezioni tempestive e rigorose per proteggere diritti e segreti aziendali.
- La contestazione di un sequestro come 'esplorativo' richiede di dimostrare l'assenza di specifiche finalità probatorie o l'indiscriminata acquisizione di dati; ricorsi infondati possono comportare condanna alle spese.
- In casi simili è consigliabile richiedere al giudice chiarimenti sulle modalità di estrazione e tempi di conservazione, nonché documentare e richiedere la restituzione o la limitazione della copia forense una volta completate le operazioni pertinenti.
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