Sentenza del 19/04/2021 n. 3486 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta di registro - cessione impianto fotovoltaico - natura di pertinenza rispetto all'immobile compravenduto - applicabilità delle agevolazioni prima casa - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro agevolata) alla cessione di un impianto fotovoltaico trasferito con l'abitazione. La questione era se l'impianto possa essere qualificato come "pertinenza" dell'abitazione ai sensi dell'art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), o se l'ambito di applicazione della norma sia limitato alle sole pertinenze catastalmente individuate (categorie C/2, C/6, C/7).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'impianto fotovoltaico possa avere natura pertinenziale rispetto all'abitazione principale e che la nota 2-bis non operi una elencazione esclusiva limitata alle sole categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Pertanto, quando l'impianto ha natura di pertinenza funzionale dell'abitazione, la sua cessione deve beneficiare dello stesso trattamento fiscale previsto per la vendita dell'abitazione principale: applicazione delle agevolazioni "prima casa" in tema di imposta di registro.
Norme richiamate
art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
La norma non esclude per esclusione le pertinenze diverse dalle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; va interpretata in senso estensivo/functional: se l'opera (impianto fotovoltaico) è funzionalmente e pertinenzialmente collegata all'abitazione principale, beneficia delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico può essere qualificato come pertinenza dell'abitazione se sussiste un rapporto di funzionalità e di servizio esclusivo o prevalente all'abitazione stessa.
- La nota 2-bis della Tariffa TUR non deve essere letta come una lista tassativa limitata alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: altre pertinenze rilevanti possono rientrare nell'agevolazione.
- Per ottenere l'agevolazione è opportuno documentare la natura pertinenziale (atto di vendita che specifica la pertinenza, elementi tecnici e funzionali, eventuali iscrizioni catastali o dichiarazioni), poiché la qualificazione rileva ai fini dell'imposta di registro.
- In caso di cessione congiunta, l'impianto pertinenziale segue il medesimo trattamento fiscale dell'abitazione principale e non deve essere tassato separatamente in maniera meno favorevole.
- È consigliabile esplicitare nell'atto di trasferimento la qualifica pertinenziale e, se necessario, la destinazione d'uso per evitare contestazioni amministrative e facilitare l'applicazione dell'agevolazione.
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