Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 3486 - Comm. Trib. Prov. Catania

Imposta di registro - cessione impianto fotovoltaico - natura di pertinenza rispetto all'immobile compravenduto - applicabilità delle agevolazioni prima casa - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro agevolata) alla cessione di un impianto fotovoltaico trasferito con l'abitazione. La questione era se l'impianto possa essere qualificato come "pertinenza" dell'abitazione ai sensi dell'art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), o se l'ambito di applicazione della norma sia limitato alle sole pertinenze catastalmente individuate (categorie C/2, C/6, C/7).

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'impianto fotovoltaico possa avere natura pertinenziale rispetto all'abitazione principale e che la nota 2-bis non operi una elencazione esclusiva limitata alle sole categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Pertanto, quando l'impianto ha natura di pertinenza funzionale dell'abitazione, la sua cessione deve beneficiare dello stesso trattamento fiscale previsto per la vendita dell'abitazione principale: applicazione delle agevolazioni "prima casa" in tema di imposta di registro.

Norme richiamate

  • art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

    La norma non esclude per esclusione le pertinenze diverse dalle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; va interpretata in senso estensivo/functional: se l'opera (impianto fotovoltaico) è funzionalmente e pertinenzialmente collegata all'abitazione principale, beneficia delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa ai fini dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Un impianto fotovoltaico può essere qualificato come pertinenza dell'abitazione se sussiste un rapporto di funzionalità e di servizio esclusivo o prevalente all'abitazione stessa.
  • La nota 2-bis della Tariffa TUR non deve essere letta come una lista tassativa limitata alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: altre pertinenze rilevanti possono rientrare nell'agevolazione.
  • Per ottenere l'agevolazione è opportuno documentare la natura pertinenziale (atto di vendita che specifica la pertinenza, elementi tecnici e funzionali, eventuali iscrizioni catastali o dichiarazioni), poiché la qualificazione rileva ai fini dell'imposta di registro.
  • In caso di cessione congiunta, l'impianto pertinenziale segue il medesimo trattamento fiscale dell'abitazione principale e non deve essere tassato separatamente in maniera meno favorevole.
  • È consigliabile esplicitare nell'atto di trasferimento la qualifica pertinenziale e, se necessario, la destinazione d'uso per evitare contestazioni amministrative e facilitare l'applicazione dell'agevolazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.