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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5167 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona, deducendo insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo l'Agenzia, il contribuente non avrebbe fornito una prova idonea a superare la presunzione derivante dall'accertamento sintetico basato sul redditometro, poiché non avrebbe dimostrato, mediante accrediti e successivi addebiti bancari o altra documentazione tipica, che il genitore avesse effettivamente sostenuto le rate del mutuo. L'Agenzia contestava inoltre il valore probatorio dei versamenti in contanti, della disponibilità finanziaria derivante dal rimpatrio di capitali e della dichiarazione sostitutiva resa dal genitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato che la normativa applicabile non impone una tipizzazione dei mezzi di prova contrari né richiede necessariamente l'accredito della somma sul conto del contribuente seguito dal pagamento al fornitore. La Commissione regionale aveva ragionevolmente valutato nel loro insieme la documentazione prodotta: pagamenti effettuati dal genitore, versamenti tramite il conto familiare, pagamenti in contanti, disponibilità finanziaria del genitore e dichiarazione relativa all'assunzione dell'onere del mutuo. Tali elementi erano sufficienti a superare la presunzione del redditometro. La Corte ha inoltre chiarito che, in sede di legittimità, non è possibile sostituire la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito con una diversa ricostruzione, quando la motivazione sia logicamente coerente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4

    Consente la determinazione sintetica del reddito, anche mediante il cosiddetto redditometro, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, come le spese sostenute per beni o servizi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis

    La dimostrazione ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ... deve risultare da idonea documentazione.

    La norma richiede una prova documentale idonea, ma non stabilisce mezzi di prova tipici o obbligatori. Il contribuente può quindi dimostrare l'origine e la disponibilità delle somme mediante una pluralità di elementi, valutabili complessivamente.

  • D.L. n. 350 del 2001, relativo al rimpatrio di capitali

    La disponibilità di somme derivante dal rimpatrio di capitali può costituire un elemento indiziario della capacità del genitore di sostenere determinate spese, pur dovendo essere valutata insieme agli altri elementi probatori.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile quando la motivazione ometta o esamini in modo insufficiente fatti decisivi, oppure presenti contraddizioni insanabili; non consente invece di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove.

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per impugnare. Nel caso concreto il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché la scadenza cadeva di sabato ed era prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • Art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c.

    Stabiliscono i criteri di computo dei termini processuali e civili, compresa la proroga della scadenza quando il termine cade in un giorno non lavorativo secondo le condizioni previste.

Massime di principio

  • Nel redditometro la presunzione derivante dalle spese sostenute può essere superata dimostrando, con documentazione complessivamente attendibile, che tali spese sono state sostenute da un familiare o finanziate con disponibilità diverse dal reddito ordinario del contribuente.
  • La legge non impone necessariamente una specifica sequenza di accredito sul conto del contribuente e successivo pagamento al fornitore: possono essere sufficienti pagamenti diretti del familiare, contanti, movimentazioni bancarie, dichiarazioni e altri elementi convergenti.
  • La prova deve comunque essere concreta, coerente e riferibile alle spese oggetto dell'accertamento; la mera disponibilità astratta di denaro da parte del familiare, da sola, potrebbe non dimostrare la destinazione effettiva delle somme.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è assente, apparente, contraddittoria o logicamente insostenibile.
  • Quando il giudice di merito valuta più indizi nel loro insieme e fornisce una motivazione coerente, la sua ricostruzione dei fatti tende a essere insindacabile in sede di legittimità.

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