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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 307 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un istituto comprensivo aveva pubblicato sul sito istituzionale una circolare per la selezione di docenti per l’istruzione domiciliare, contenente elementi idonei a identificare un alunno minorenne e a rivelarne indirettamente informazioni sullo stato di salute. La sostituzione del nominativo con le sole iniziali e il richiamo alla documentazione medica non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la diffusione illecita. Il trattamento è stato dichiarato illecito e all’Istituto è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Istituto Comprensivo Statale Montelibretti: diffusione illecita online di dati personali e relativi alla salute di un alunno in una circolare sull’istruzione domiciliare

Istituto Comprensivo Statale Montelibretti: diffusione illecita online di dati personali e relativi alla salute di un alunno in una circolare sull’istruzione domiciliare

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dal genitore di un alunno minorenne in relazione alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Istituto, di una circolare per la selezione di docenti destinati all’istruzione domiciliare. Il provvedimento conclude per l’illiceità della diffusione di dati personali e di dati relativi alla salute del minore, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria e disponendo la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.

Origine del procedimento e accertamenti istruttori

Il reclamo segnalava che la circolare pubblicata online riportava:

  • le iniziali del nome e del cognome del figlio della reclamante;
  • il riferimento alla presenza di documentazione medica conservata agli atti;
  • l’indicazione che la selezione era rivolta in via prioritaria ai docenti del consiglio di classe della scuola primaria di Montelibretti.

Dalla verifica preliminare dell’Ufficio è emerso che la circolare era liberamente visibile e scaricabile nella sezione "Novità/Le Circolari" del sito istituzionale.

L’Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la diffusione illecita di dati personali, anche relativi alla salute, e richiamando gli artt. 58, par. 2, del GDPR e le disposizioni nazionali pertinenti.

Difese dell’Istituto e osservazioni integrative

L’Istituto ha sostenuto che il trattamento fosse necessario per adempiere un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, richiamando gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e l’art. 2-ter del Codice. Ha affermato che l’indicazione della classe di appartenenza dell’alunno fosse necessaria per garantire la trasparenza del procedimento e il rispetto dei criteri di priorità previsti dalla normativa di settore.

Inoltre, ha rappresentato di avere agito in buona fede e di avere applicato il principio di minimizzazione, scegliendo di indicare solo le iniziali dello studente. Nelle osservazioni successive la dirigente scolastica ha riconosciuto l’errore, ha descritto criticità organizzative interne e ha annunciato misure di rafforzamento, tra cui formazione del personale, individuazione di un referente interno per la privacy e istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla valutazione di conformità delle procedure, in collaborazione con il DPO.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato i principi e le basi giuridiche applicabili ai trattamenti svolti da soggetti pubblici:

  • artt. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, sulla base giuridica dei trattamenti pubblici;
  • art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, che richiede una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale anche per diffusione e comunicazione;
  • art. 9, par. 1 e par. 2, lett. g), GDPR, nonché art. 2-sexies del Codice, per i dati appartenenti a categorie particolari;
  • art. 2-septies, comma 8, del Codice, che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.

È stato inoltre ricordato che i minori meritano una protezione specifica, ai sensi del considerando 38 del GDPR.

Valutazione del Garante sulla natura dei dati pubblicati

Secondo l’Autorità, la combinazione delle informazioni contenute nella circolare era sufficiente a identificare l’alunno e a rivelare informazioni sul suo stato di salute. In particolare, il Garante ha ritenuto che:

  • le sole iniziali non fossero idonee ad anonimizzare il soggetto;
  • l’indicazione dell’istruzione domiciliare fosse di per sé evocativa di una condizione di salute;
  • il riferimento alla documentazione medica e il richiamo alla classe di appartenenza rendessero il minore identificabile, soprattutto in un contesto scolastico ristretto.

L’Autorità ha richiamato il proprio orientamento consolidato e precedenti provvedimenti, sottolineando che la mera sostituzione del nome con le iniziali non elimina il rischio di identificazione quando permangono altri elementi di contesto.

Esito: illiceità del trattamento e archiviazione esclusa

Il Garante ha concluso che la pubblicazione della circolare costituiva una diffusione illecita di dati personali, anche relativi alla salute, in assenza di condizioni di liceità. Le difese dell’Istituto non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi dell’Ufficio e non è stata disposta l’archiviazione.

La condotta è stata ritenuta già esaurita nei suoi effetti poiché la circolare era stata rimossa; per tale ragione non sono state adottate ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, oltre alla sanzione pecuniaria e alla pubblicazione del provvedimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

Per le violazioni accertate è stata applicata la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, GDPR, con richiamo anche all’art. 166 del Codice. Poiché la violazione è derivata da un’unica condotta, il Garante ha considerato il limite massimo riferito alla violazione più grave e ha individuato l’importo concretamente irrogato in euro 4.000,00.

Nella determinazione dell’importo sono stati valutati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, con particolare riguardo a:

  • natura, gravità e durata della violazione, tenendo conto che il trattamento riguardava un minore;
  • carattere colposo della condotta, dovuta a errata interpretazione della disciplina;
  • presenza di categorie particolari di dati;
  • durata limitata della diffusione, per effetto della rimozione della circolare;
  • assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • collaborazione con l’Autorità;
  • impegni assunti dall’Istituto per rafforzare l’organizzazione interna.

Dispositivo

Il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Montelibretti;
  • ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00;
  • ricordato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento di un importo pari alla metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
  • disposto l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità.

È stato infine indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto della circolare

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dal genitore di un alunno minorenne. Sul sito istituzionale dell’Istituto era stata pubblicata una circolare relativa a un avviso di selezione per il personale docente interno/esterno per l’istruzione domiciliare, nella quale comparivano le iniziali del nome e cognome dell’alunno, il riferimento alla presenza di documentazione medica agli atti e l’indicazione che la selezione era rivolta in via prioritaria ai docenti del consiglio di classe della scuola primaria di Montelibretti.

Valutazioni dell’Istituto e difese svolte

L’Istituto ha sostenuto che il trattamento fosse lecito in quanto funzionale a un compito di interesse pubblico e alla trasparenza del procedimento amministrativo. Ha affermato di avere agito in buona fede e nel rispetto del principio di minimizzazione, scegliendo di non indicare il nome completo dell’alunno ma solo le iniziali. In una successiva nota la dirigente scolastica ha riconosciuto l’errore, richiamando criticità organizzative interne e impegnandosi a rafforzare le misure organizzative, anche mediante formazione del personale, individuazione di un referente privacy e istituzione di un gruppo di lavoro dedicato, in collaborazione con il DPO.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4 del GDPR, nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), e 2-septies, comma 8, del Codice privacy. È stato ribadito che per i soggetti pubblici il trattamento è lecito solo se fondato su una base giuridica prevista da legge, regolamento o atto amministrativo generale, e che i dati relativi alla salute non possono essere diffusi.

Accertamento dell’illiceità della diffusione

Secondo l’Autorità, l’insieme degli elementi contenuti nella circolare consentiva di identificare l’alunno e di ricavare informazioni sul suo stato di salute: iniziali del nominativo, riferimento all’istruzione domiciliare, menzione della documentazione medica e preferenza per i docenti della classe di appartenenza. La pubblicazione online è stata qualificata come diffusione di dati personali, anche relativi alla salute, priva di condizioni di liceità. Il Garante ha escluso che le iniziali fossero sufficienti ad anonimizzare l’interessato, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di contesto.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie

Considerata la natura unitaria della condotta e l’applicabilità dell’art. 83, par. 5, GDPR, la sanzione massima astrattamente richiamata è stata individuata fino a 20 milioni di euro, ma l’importo concreto è stato fissato in 4.000 euro. Nella quantificazione il Garante ha valorizzato la circostanza che fosse coinvolto un minore e categorie particolari di dati, ma ha anche considerato attenuanti quali la limitata durata della diffusione, la rimozione della circolare, l’assenza di precedenti, la collaborazione con l’Autorità e gli impegni organizzativi assunti dall’Istituto. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

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