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Sentenza

Sentenza n. 1479/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 18.10.2022, notificato il 8.11.2022, con il quale il Questore di Crotone ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del “richiamo scritto”; - dell’atto di contestazione di addebiti della Questura di Crotone n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- del 25.09.2022; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi collegati e consequenziali di estremi sconosciuti

Giustizia amministrativa202300146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata per la pubblicazione di un post su Facebook ritenuto lesivo del prestigio e del decoro dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del richiamo scritto, nonché il precedente atto di contestazione degli addebiti, deducendo quattro gruppi di censure. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, comma 1, n. 3, e 4, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981, nonché travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il post si sarebbe limitato a riferire l’esito di una sentenza sfavorevole all’Amministrazione, senza contenuti denigratori o lesivi del decoro e del prestigio della Polizia di Stato; ha inoltre contestato che fosse dimostrata la diffusione del messaggio presso un numero significativo di utenti. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che il provvedimento non individuasse gli elementi di fatto ritenuti idonei a scriminare soltanto alcuni segmenti della condotta. Con il terzo motivo ha denunciato erroneità del presupposto, travisamento, erronea valutazione dei fatti e illogicità manifesta, negando di avere denigrato l’Amministrazione, espresso compiacimento per la sua soccombenza o incoraggiato terzi a impugnare i suoi atti. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, sviamento, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, contestando il riferimento alla sesta punizione, poiché la precedente sanzione indicata come quinta era stata annullata da altra sentenza. Il post, pubblicato fuori servizio, celebrava l’annullamento giudiziale di un diniego del porto d’armi, affermando che il difensore aveva “sbaragliato” la Questura e il Ministero e che era stato abbattuto un “muro invalicabile”.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 24 ottobre 2019 fosse esplicativa degli obblighi di comportamento gravanti sugli appartenenti alla Polizia di Stato anche fuori servizio, imponendo particolare riserbo e cautela nell’uso dei social network. Il carattere denigratorio e lesivo del post è stato desunto dai toni utilizzati e, in particolare, dall’espressione secondo cui il difensore avrebbe “sbaragliato” la Questura e il Ministero, ritenuta indicativa del compiacimento per la soccombenza dell’Amministrazione. L’incoraggiamento implicito a proporre azioni contro gli atti dell’Amministrazione è stato ravvisato nel riferimento all’abbattimento del “muro invalicabile”. La diffusione del messaggio è stata ritenuta comprovata dai cinque commenti e dalle quarantadue reazioni positive risultanti dallo screenshot, oltre che dalla tendenziale non riservatezza e permanenza dei contenuti pubblicati sui social. Il Tribunale ha considerato la successiva cancellazione del post quale elemento attenuante, idoneo a giustificare l’applicazione del richiamo scritto in luogo della pena pecuniaria inizialmente contestata, ma non tale da escludere l’illecito disciplinare. Il riferimento alla sesta punizione, anziché alla quinta, non è stato ritenuto decisivo né manifestamente illogico o irragionevole, anche perché la sanzione concretamente applicata era meno grave di quella originariamente ipotizzata e la condotta era riconducibile alla “mancanza di correttezza nel comportamento”. Il giudice ha ribadito che la valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 782/1985

    non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti

    La disposizione individua, tra i doveri del personale della Polizia di Stato, il divieto di denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti, applicabile anche a condotte poste in essere fuori dal servizio.

  • art. 1 d.P.R. n. 737/1981

    1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione

    La norma gradua le sanzioni disciplinari applicabili agli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza secondo un ordine crescente di gravità.

  • art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

    La disposizione era stata richiamata nell’atto di contestazione per qualificare la condotta come infrazione punibile con pena pecuniaria.

  • art. 3, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 737/1981

    la mancanza di correttezza nel comportamento

    La disposizione consente di sanzionare con il richiamo scritto la mancanza di correttezza nel comportamento; il TAR ha ritenuto riconducibile a tale fattispecie la condotta accertata.

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla considerazione delle precedenti sanzioni nella determinazione della misura disciplinare, ma la censura è stata respinta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, gli obblighi di correttezza, riserbo e tutela del prestigio dell’Amministrazione possono operare anche fuori dal servizio e nell’utilizzo dei social network, in ragione della permanente connessione tra la persona e la funzione istituzionale ricoperta.
  • La pubblicazione sui social network di un commento che presenti in termini celebrativi o denigratori la soccombenza dell’Amministrazione di appartenenza e qualifichi l’azione giudiziaria contro i suoi atti come abbattimento di un muro invalicabile può integrare una condotta lesiva del decoro e del prestigio dell’Amministrazione e una mancanza di correttezza disciplinarmente rilevante.
  • La diffusione di un contenuto pubblicato su un social network può essere dimostrata anche attraverso elementi quali commenti e reazioni degli utenti; la successiva cancellazione del post non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della condotta, considerata la possibile permanenza o riproduzione dei contenuti online.
  • La successiva cancellazione del contenuto può costituire circostanza attenuante nella scelta della sanzione, senza necessariamente eliminare l’illecito disciplinare già consumato.
  • La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità solo per manifesta illogicità, palese irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
  • L’erroneo riferimento a una precedente sanzione, ove non determini una misura manifestamente illogica o irragionevole e la sanzione applicata risulti comunque proporzionata alla condotta accertata, non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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