Sentenza del 08/01/2020 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 26/2020 IRES - ATTO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA - Utilizzazione in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni da circolazione stradale - Tempestività - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di credito d'imposta relativo al contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita' civile per danni da circolazione stradale. La societa' aveva utilizzato in compensazione il credito maturato nel 2011 tramite F24 in data 16/01/2013; l'Amministrazione ha emesso atto di recupero notificato il 06/02/2018 ritenendo l'utilizzo effettuato oltre il termine consentito (l'agevolazione era utilizzabile nei versamenti effettuati dal 1/1 al 31/12/2012). Il ricorrente contestava la tardivita' dell'atto per decadenza ex art.43 DPR 600/1973, l'assenza di contraddittorio precontenzioso, e sosteneva che il ravvedimento operoso avesse retroagito la delega F24 a data anteriore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008 (conv. l. 2/2009) che fissa un termine di decadenza di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione e che decorre dalla data di utilizzo in compensazione. Pertanto la notifica del 06/02/2018, riferita a un utilizzo avvenuto nel gennaio 2013, non e' decaduta. La CTR ha altresi' affermato che la normativa istitutiva del credito (art.1 c.103 L.266/2005 e successive proroghe) vincola l'utilizzo al periodo d'uso indicato (1/1 - 31/12 dell'anno successivo) e che il ravvedimento operoso non produce effetti di retrodatazione dell'utilizzo in compensazione. Ha rigettato le censure sul contraddittorio (non obbligatorio nel caso non armonizzato e senza accessi/ispezioni dell'ufficio) e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 (conv. con l. n. 2/2009)
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, conv., con modif., dalla l. n. 2/2009
Stabilisce un termine di decadenza di otto anni per la notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta inesistenti o indebitamente utilizzati in compensazione; il termine decorre dall'effettivo utilizzo in compensazione e si applica anche ai crediti 'non spettanti'.
art. 43, d.P.R. n. 600/1973
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Prevede il termine ordinario di decadenza (quattro anni dalla presentazione della dichiarazione) per gli avvisi di accertamento; la CTR ha ritenuto che tale termine non sia applicabile al recupero dei crediti utilizzati in compensazione quando opera la disciplina speciale dell'art. 27 c.16.
art. 1, comma 103, L. n. 266/2005
art. 1, comma 103, L. 266/2005
Istituisce il credito d'imposta per il contributo al SSN sui premi assicurativi e ne vincola l'utilizzo in compensazione ai versamenti effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno successivo. Il termine annuale e' stringente e condiziona la legittimita' dell'utilizzo.
art. 33, comma 10, L. n. 183/2011 (Legge di stabilita' 2012)
art. 33, comma 10, L. 183/2011
Rifinanzia per l'anno 2012 l'agevolazione, dimostrando che la misura e' stata confermata anno per anno e non assunta come beneficio permanente; evidenzia la necessita' di limiti di spesa annuali e dunque l'importanza del rispetto dei termini di utilizzo.
art. 17, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
art. 17, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Regola le modalita' di compensazione tramite modello F24; costituisce il riferimento operativo per l'utilizzo dei crediti in compensazione.
art. 1, comma 421, L. n. 311/2004
art. 1, comma 421, L. 311/2004
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere al recupero delle somme indebitamente utilizzate in compensazione; richiamata nella ricostruzione della competenza di recupero.
art. 13, D.lgs. n. 472/1997
art. 13, D.lgs. n. 472/1997
Norma sul ravvedimento operoso: consente la regolarizzazione dei versamenti tardivi con sanzioni ridotte, ma non produce effetto di retrodatazione dell'atto di pagamento o dell'utilizzo in compensazione.
art. 60, d.P.R. n. 600/1973
art. 60, d.P.R. n. 600/1973
Indica le modalita' di notificazione degli atti fiscali cui l'Amministrazione deve attenersi per la validita' dell'atto di recupero.
Massime di principio
- Per il recupero di crediti d'imposta utilizzati indebitamente in compensazione trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 27 c.16 d.l. 185/2008 (conv. l.2/2009): il termine di decadenza e' di otto anni e decorre dalla data di utilizzo in compensazione, non dalla presentazione della dichiarazione.
- La regola ordinaria di decadenza dell'art. 43 DPR 600/1973 (quattro anni dalla dichiarazione) non prevale sulla disciplina speciale relativa al recupero dei crediti utilizzati in compensazione quando questa e' applicabile.
- Se la norma che istituisce il credito ne vincola l'utilizzo a un periodo temporale determinato (es. 1/1 - 31/12 dell'anno successivo), la compensazione effettuata fuori da quel periodo e' priva di legittimita': il ravvedimento operoso non retrodata l'utilizzo e non sanera' la violazione del termine di utilizzo.
- Il ravvedimento operoso regolarizza il pagamento tardivo ai fini sanzionatori ma non modifica la data effettiva di presentazione dell'F24 o della compensazione ai fini della spettanza del credito.
- Il contraddittorio precontenzioso e' obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati o quando le attivita' di controllo includono ispezioni/accessi concluse con processo verbale; per verifiche documentali e controlli basati sulle dichiarazioni tale obbligo non e' automaticamente esteso.
- La notifica dell'atto di recupero puo' essere effettuata nei modi previsti dalle norme vigenti; il termine di decorrenza per la decadenza va individuato secondo la disciplina speciale applicabile, non secondo la sola dichiarazione del contribuente.
- In contenziosi analoghi, e' fondamentale verificare: a) la fonte normativa dell'agevolazione e i limiti temporali/finanziari previsti, b) la data effettiva di utilizzo in compensazione, c) l'eventuale applicabilita' della disciplina speciale di recupero (art.27 c.16) che fissa l'arco temporale per l'azione dell'Amministrazione.
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