Cassazione Penale, Sentenza n. 04295/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (01/09/2025) che aveva respinto l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP (23/05/2025) che aveva negato la misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) per mancata sussistenza di gravi indizi, pur accogliendo la richiesta per associazione mafiosa (Auteri in ruolo di reggente) e per estorsione aggravata. Il Procuratore contestava carenza e incompletezza della motivazione del riesame, sostenendo che gli elementi acquisiti dimostrerebbero l'esistenza di un'unica regia verticistica che gestiva anche il narcotraffico, con Auteri a conoscere e decidere questioni rilevanti (mediazioni, reinserimenti, riscossioni, acquisti di stupefacenti), e lamentava che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato intercettazioni e dichiarazioni (anche di La Dolcetta) e non avrebbe considerato la delega operativa a collaboratori quali Maniscalco.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in sede di cassazione: non è ammesso un sindacato diretto sulla valutazione degli indizi se la motivazione del giudice di merito è adeguata e coerente. La Corte ha richiamato la distinzione tra il reato di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), evidenziando che non coincidono gli elementi costitutivi e che per l'art. 74 occorre provare un'autonoma struttura organizzativa o la consapevolezza che il traffico sia gestito dal sodalizio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le conversazioni e gli elementi prodotti dall'accusa risultino interpretabili come espressione del potere di controllo e di veto esercitato da Auteri in qualità di reggente del mandamento (autorizzazioni e controllo territoriale), ma non siano sufficienti, alla stregua degli elementi acquisiti e della motivazione del Tribunale, a fondare un grave quadro indiziario circa l'esistenza di un'associazione autonoma finalizzata al narcotraffico né il coinvolgimento specifico di Auteri nella gestione operativa del traffico (fornitori, prezzi, gestione dei pusher). Sono state inoltre ritenute generiche o riferite a periodi diversi alcune dichiarazioni rese a sostegno dell'accusa. Di conseguenza la decisione del Tribunale di respingere l'appello del P.M. è stata confermata.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/1990
Ragionata come fattispecie configurata per l'associazione finalizzata esclusivamente al traffico di stupefacenti; per la sua integrazione è necessaria prova di un'autonoma organizzazione operativa dedicata allo spaccio, non semplicemente la presenza di controllo o autorizzazione esercitata da vertici mafiosi
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie distinta tutelante l'ordine pubblico mediante la forza di intimidazione e il vincolo associativo; la qualità di reggente e il controllo territoriale rientrano negli elementi tipici di questa norma
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al grado di gravità degli indizi richiesto per misure cautelari (richiesta di adeguata motivazione e gravità degli indizi), con la conseguenza che la sussistenza dei gravi indizi deve emergere da una motivazione congrua del giudice di merito
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento libero degli elementi di fatto se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente e priva di errori logici.
- La configurabilità congiunta del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e dell'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) richiede elementi specifici: va dimostrata un'autonoma struttura organizzativa e gestionale del narcotraffico o la consapevolezza e direzione del traffico da parte del sodalizio mafioso.
- Conversazioni che dimostrano autorizzazione, controllo territoriale o conoscenza di decisioni da parte di un vertice mafioso possono supportare l'accusa di associazione mafiosa ma non bastano da sole a provare la partecipazione ad un'associazione autonoma per narcotraffico se mancano elementi su gestione quotidiana, forniture, prezzi e direzione operativa.
- Dichiarazioni generiche, imprecise, riferite a periodi diversi o che indicano solo un 'possibile' coinvolgimento di un soggetto sono deboli ai fini della formazione di un grave quadro indiziario e devono essere corroborate da altri elementi specifici.
- La presenza di delega operativa a collaboratori può giustificare la mancata prova del coinvolgimento diretto del vertice nelle attività di spaccio; occorrono elementi che colleghino il vertice alla gestione concreta dell'attività illecita.
- Per ottenere misure cautelari in reati complessi è essenziale una motivazione puntuale che colleghi logicamente gli indizi alla probabilità di responsabilità, evitando letture parziali o ricostruzioni alternative non supportate da elementi concreti.
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