Ordinanza n. 7519/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DM di diniego della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che la causa è stata inserita tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il giudice ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, prendendo atto del deposito, da parte del Ministero, del fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e del deposito, da parte della ricorrente, di una memoria di replica.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse della ricorrente alla decisione e la compiuta istruzione della causa. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata decisa la domanda di annullamento del diniego, né sono stati esaminati i motivi di ricorso. L'ordinanza richiama il divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., nonché gli adempimenti istruttori connessi all'art. 46 c.p.a. Le spese non sono regolate.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato considerato ai fini della compiuta istruzione della causa.
art. 72-bis c.p.a.
È richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. quale fondamento del divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie destinate alla gestione dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa; ove tali condizioni sussistano, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire nel merito la domanda.
- Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione, unitamente agli ulteriori atti processuali necessari, consente di ritenere compiuta l'istruzione della causa ai fini della calendarizzazione della trattazione, quando il giudice ne dia atto.
Come è indicizzato
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