Cassazione Civile, Sentenza n. 14242/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La società ricorrente aveva noleggiato a diverse Procure della Repubblica apparecchiature elettroniche destinate alle intercettazioni, il cui impiego era stato autorizzato dai Pubblici Ministeri ai sensi dell’art. 268 c.p.p. Per tali prestazioni aveva ricevuto compensi liquidati come spese di giustizia ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002, ma sosteneva di avere diritto agli importi indicati nei preventivi da essa predisposti e accettati, oltre agli interessi previsti per le transazioni commerciali. Ottenuto un decreto ingiuntivo, il Ministero della Giustizia ne aveva chiesto l’opposizione, negando la conclusione di un contratto e qualificando il rapporto come pubblicistico. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto; la Corte d’appello di Milano aveva invece accolto la tesi ministeriale, escludendo la conclusione di un contratto di diritto privato e riconducendo il compenso alle spese straordinarie di giustizia. La società ha proposto quattro motivi di ricorso: con i primi tre ha contestato, rispettivamente, che l’autorizzazione del Pubblico Ministero non valesse come accettazione della proposta, che le spese per le intercettazioni potessero essere liquidate come spese straordinarie di giustizia e che non fosse stata rispettata la forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione; con il quarto ha invocato il regime speciale degli interessi moratori previsto per le transazioni commerciali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’accertamento della Corte d’appello circa il mancato perfezionamento di un contratto fosse adeguatamente motivato e ha confermato che l’autorizzazione del Pubblico Ministero all’impiego delle apparecchiature private è un atto funzionale al processo penale, diretto a consentire l’utilizzabilità delle intercettazioni, e non un’accettazione di una proposta contrattuale; inoltre, il Pubblico Ministero non è l’organo competente a impegnare contrattualmente il Ministero. In assenza di un’utilizzazione pattuita, il diritto alla remunerazione trova fondamento nella disciplina delle spese di giustizia: le spese per l’uso delle apparecchiature possono essere liquidate ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002 come spese straordinarie, e tale previsione è norma di chiusura, non eccezionale. I primi tre motivi sono stati quindi respinti; il quarto, relativo agli interessi per le transazioni commerciali, è stato dichiarato assorbito perché presupponeva la natura contrattuale e commerciale del rapporto. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 12.000 euro oltre 200 euro per spese legali; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 268 c.p.p.
Si tratta piuttosto di un atto del processo penale, volto a disciplinare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate con strumenti privati: non può considerarsi atto idoneo a configurare accettazione di proposta contrattuale, non solo in quanto proveniente da organo (il Pubblico Ministero) che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero, ma altresì in quanto lo scopo dell’autorizzazione è di rendere utilizzabili intercettazioni fatte con strumenti privati, che in difetto, non potrebbero essere usate nel processo.
L’autorizzazione del Pubblico Ministero all’uso di apparecchiature private per le intercettazioni è un atto processuale diretto a renderne utilizzabili i risultati e, per funzione e provenienza, non equivale all’accettazione di una proposta contrattuale né impegna contrattualmente il Ministero.
art. 168 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Questa Suprema Corte ha infatti avuto modo di osservare che “in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168” (Cass. 2074/2019; Cass. 23135/2019; Cass. 21973/2019).
In mancanza di un accordo contrattuale per l’utilizzazione delle apparecchiature, il compenso per il loro noleggio a una Procura, comprensivo se del caso della messa a disposizione del personale addetto, è liquidato secondo la disciplina delle spese di giustizia di cui all’art. 168.
art. 70 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In tal senso, l’obiezione che fa la ricorrente secondo cui il regime delle spese straordinarie è eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica, è infondata. Infatti, non si tratta di norma eccezionale, bensì di norma di chiusura, la quale prevede il rimborso, oltre che delle spese espressamente previste, anche di quelle, che, non essendolo esplicitamente, sono tuttavia effettuate nel corso del processo per situazioni straordinarie.
La disciplina delle spese straordinarie di giustizia opera come norma di chiusura: consente il rimborso anche di spese non espressamente tipizzate, se sostenute nel corso del processo per situazioni straordinarie, e non costituisce una norma eccezionale.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17
La Corte di appello, con accertamento in fatto, ha ritenuto che gli elementi addotti dalle parti non consentono di ritenere perfezionato un contratto da cui derivi l’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del Ministero.
La Corte richiama la forma richiesta per i contratti della pubblica amministrazione e conferma che, nel caso concreto, gli elementi documentali allegati non dimostravano la conclusione di un valido contratto; il preventivo e l’autorizzazione processuale non integravano la forma e l’accettazione necessarie.
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Il rigetto dei primi tre motivi comporta assorbimento del quarto, il quale pretendendo l’applicazione del regime Europeo degli interessi (L. n. 231 del 2002), presuppone che si affermi la natura contrattuale del rapporto e la conseguente natura commerciale della prestazione fruita dal Ministero.
Il regime degli interessi moratori per le transazioni commerciali presuppone la natura contrattuale e commerciale del rapporto; venuta meno tale premessa, la relativa censura resta assorbita.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’autorizzazione del Pubblico Ministero all’impiego, nel procedimento penale, di apparecchiature private per le intercettazioni assolve alla funzione processuale di renderne utilizzabili i risultati e non costituisce, di per sé, accettazione di un preventivo né fonte di un contratto con il Ministero; rileva inoltre che il Pubblico Ministero non ha, per tale atto, capacità di impegnare contrattualmente il Ministero.
- Il noleggio di apparecchiature private per attività investigativa può essere oggetto di libera contrattazione con l’amministrazione, ma, in assenza di un’utilizzazione pattuita e di un valido contratto, il compenso per l’uso trova fondamento nella disciplina delle spese di giustizia e va liquidato ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002.
- La disciplina delle spese straordinarie di giustizia ha natura di norma di chiusura e consente il rimborso delle spese sostenute nel corso del processo per situazioni straordinarie anche quando non siano espressamente tipizzate; non è una norma eccezionale soggetta al divieto di applicazione analogica.
- La richiesta di applicare gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali presuppone che il rapporto sia qualificabile come contrattuale e commerciale; se tale presupposto è escluso, la censura sugli interessi resta assorbita.
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