Cassazione Penale, Sentenza n. 41567/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due precedenti condanne e ha determinato la pena complessiva. Denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati ai cd. reati satellite: il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento di anni 1 per la fattispecie di spaccio già giudicata dal Tribunale di Tivoli e ha ritenuto congruo un aumento di mesi 8 per la pluralità di condotte valutate nella sentenza della Corte d'appello di Roma. Secondo il ricorrente tali aumenti sono privi di motivazione ed in contrasto con quanto affermato nei giudizi di cognizione, dove erano state riconosciute attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga motivazione sufficiente in ordine all'aumento di pena di anni 1: il giudice dell'esecuzione ha motivato il maggior incremento con la capacità a delinquere desumibile dai precedenti e con la gravità del fatto relativa alla qualità e quantità dello stupefacente. La censura che valorizza elementi positivi riferiti all'altra fattispecie non coglie il punto, perché quegli elementi riguardano il diverso fatto non censurato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Individua le fattispecie di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; nella sentenza si riferisce alla prima condanna emessa dal Tribunale di Tivoli
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina le ipotesi più gravi connesse al traffico di stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza di secondo grado e lo ha assunto come riferimento per la pena base del reato continuato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio dell'esecuzione che riconosce la continuazione tra più condanne la pena base del reato continuato viene individuata in relazione al reato ritenuto più grave; gli altri reati possono comportare aumenti (cd. aumenti per satellite) che devono essere motivati singolarmente
- La motivazione dell'aumento di pena può fondarsi su elementi negativi quali la capacità a delinquere (precedenti) e la gravità del fatto (qualità e quantità dello stupefacente); se il giudice espone tali elementi la commisurazione è generalmente ritenuta adeguata
- Non è possibile, in sede di impugnazione, contestare la commisurazione facendo riferimento a valutazioni positive o attenuanti riferite ad altra fattispecie non oggetto di doglianza: la censura deve riguardare specificamente la motivazione relativa all'aumento impugnato
- Per contestare con successo un aumento di pena per reati satellite occorre dimostrare l'insufficienza o l'incongruenza della motivazione specifica del giudice dell'esecuzione, evidenziando l'assenza di dati che giustifichino la misura dell'aumento
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza delle censure prima di impugnare per evitare sanzioni economiche
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